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Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798.

di Donato Giovenzana

 

Con la recentissima pronuncia in oggetto, la Sesta Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha statuito che:

  • il mero fatto della cessione di crediti in blocco – incontroverso – non è sufficiente ad attestare che proprio ed anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione;

  • in tal senso, l’onere della prova incombe alla (asserita) creditrice-cessionaria, con oggetto ben diverso dal mero fatto (preliminare ma non decisivo) dell’effettività della cessione in blocco;

  • la questione non attiene alla legittimazione processuale, ma alla titolarità del credito in capo alla mandante, asserita cessionaria.

Per il che la Cassazione ribadisce, in subjecta materia, che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

 

Qui la pronuncia.