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Nota a App. Firenze, Sez. II, 27 ottobre 2026, n. 3036.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Con la recentissima sentenza in oggetto, la Corte d’Appello di Firenze riafferma la natura unitaria del credito lombard e la sua assoggettabilità alla disciplina delle vendite abbinate. 

Invero, quanto all’inesistenza di un’ipotesi di vendita abbinata e alla qualificazione del credito lombard come operazione tripartita di vendita (composta da conto corrente di appoggio, fido in c/c a revoca e costituzione in pegno degli strumenti finanziari depositati) sostenuta dalla Banca appellante, la Corte territoriale rileva che «il contratto di conto corrente, l’apertura del credito e la costituzione in pegno degli strumenti finanziari acquistati all’interno della gestione patrimoniale nonché l’aggiornamento della profilatura del nel periodo 2018/2019, erano stati tutti conclusi in un arco temporale particolarmente ristretto, in collegamento funzionale tra loro.
Tra i vari rapporti è rilevabile un nesso economico particolarmente stretto». 

Il Collegio fiorentino aggiunge, inoltre, che «il “Credito Lombard” pare configurarsi come un prodotto apparentemente difforme rispetto alle esigenze rappresentate dall’investitore nel questionario di cui al doc. 11 di parte convenuta in primo grado, sotto riprodotto, nel quale sarebbe stata rappresentata “media propensione al rischio” e “moderata crescita” in ordine all’ammontare investito». Trattasi di un’operazione caratterizzata «da elevata leva finanziaria, implicante l’investimento di un ammontare di capitale esponenzialmente superiore rispetto all’apporto di mezzi propri, a ridotto rischio di perdite per la BANCA, garantita dai titoli costituiti in pegno e particolarmente oneroso per l’INVESTITORE, in ragione degli elevati costi di gestione riconnessi all’ammontare investito»: ciò manifesta una «rilevante sproporzione contrattuale» ai danni dell’investitore. 

Più interlocutorio il passaggio della sentenza sulla immeritevolezza, ai sensi dell’art. 1322 c.c.: per il giudice di seconde cure, l’interesse non meritevole di tutela «va ravvisato al momento della stipula e non certo secondo l’esito della gestione patrimoniale». Statuizione che parrebbe, tuttavia, stridere, con quanto riferito circa la struttura dell’operazione, contrattualmente sproporzionata a svantaggio del cliente-investitore (specie laddove, come nella specie, con una ridotta tolleranza al rischio e alle perdite). 

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