Deve ritenersi, secondo un criterio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. che contemperi le esigenze di legalità con il favor competitionis – che è alla base della previsione della procedura competitiva in sede di alienazione coattiva – che la mancata presentazione o allegazione della richiesta di agevolazioni, unitamente all’offerta ed alla domanda di partecipazione all’asta – con la conseguente posticipazione dell’adempimento nel lasso temporale che precede la registrazione del Decreto di Trasferimento – non comporti la inefficacia od esclusione della offerta, ma solo la impossibilità per l’offerente di avvalersi dei benefici e delle agevolazioni di “prima casa”.
*****
L’esclusione del giudizio di invalidità della domanda di partecipazione per ragioni meramente formali, deve essere esclusa in ottemperanza a quel principio di conservazione degli effetti giuridici che – corollario del più generale principio «sostanzialista» che sancisce la necessità di un approccio esegetico che, rifuggendo approcci formali o astratti, si fondi sulla sostanza dei fenomeni giuridici – appare necessario criterio esegetico nella formulazione del giudizio di validità delle domande di partecipazione, oltre che presidio della stessa concorrenzialità delle procedure di alienazione coattiva, naturalmente aperte al mercato.
*****
Nel senso della salvezza della domanda partecipativa, se affetta da vizi meramente formali, depone anche la sollecitazione proveniente dal livello di tutela comunitario, fondato non solo sulla necessità di un approccio sostanziale – come denotato dalla stessa concezione di contratto presupponente, al di là del numero formale delle parti, una effettiva dualità dei centri di interesse interessati dalla stipula – e che guardi alla specificità della fattispecie concreta, bensì sulla valorizzazione del modello concorrenziale del mercato, in quanto unico assetto in grado di assicurarne la piena efficienza allocativa; sollecitazione che, a livello interno, ha indotto il legislatore – con la Riforma Cartabia (D.lgs. n. 149/2022) e i successivi decreti correttivi – a ridisegnare l’espropriazione immobiliare puntando sulla semplificazione e sulla velocizzazione delle procedure, storicamente troppo lunghe ed esposte a forti svalutazioni del bene.