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Nota a CGUE, 15 ottobre 2026, C-70/25.

Massima redazionale

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la recentissima sentenza in oggetto, ha dichiarato:

«L’articolo 73, paragrafo 1, e l’articolo 74, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE,

devono essere interpretati nel senso che:

un prestatore di servizi di pagamento non può rifiutarsi di rimborsare immediatamente a un pagatore l’importo di un’operazione di pagamento non autorizzata, per il motivo che tale pagatore avrebbe reso possibile detta operazione per negligenza grave, in violazione degli obblighi ad esso incombenti in virtù dell’articolo 69 della direttiva 2015/2366.»

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