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Nota a Trib. Napoli, Sez. II, 14 luglio 2026, n. 11543.

di Alessandro Corvino

CORVINO Studio Legale

Il Tribunale di Napoli ha statuito il seguente principio di diritto: «Relativamente alla questione del cd. saldo zero, pure affrontata dalle parti nel corso del giudizio, poi, va precisato che il primo saldo utile va azzerato non solo quando ad agire sia la banca, ma anche quando la domanda sia proposta dal cliente e vi sia la prova certa che il primo saldo utile sia certamente errato in quanto frutto dell’addebito di interessi anatocistici illeciti.

Nel caso in esame, come in seguito meglio si dirà, vi è la prova che dalla data di accensione dei conti (e, comunque, dall’epoca del primo estratto conto in atti), sino alla data di chiusura dei rapporti, la banca ha addebitato alla cliente interessi – a un tasso ultralegale sebbene in difetto di pattuizione scritta – capitalizzati indebitamente nonché oneri, commissioni e spese mai concordate, motivo per il quale può trarsi la presunzione che anche per il periodo precedente vi siano stati tali addebiti illegittimi. Per tale ragione il ricalcolo del conto va eseguito partendo dal saldo zero.».

Pertanto, il saldo iniziale negativo per la correntista dovrà condivisibilmente essere azzerato quando vi sia la prova che il risultato contabile portato dalle scritture banca sia certamente errato: è il caso in cui il rapporto sia tacciato di nullità per difetto di forma scritta e la banca non dimostri in giudizio l’esistenza di contratti atti a giustificare gli addebiti per competenze che hanno concorso alla formazione del primo saldo documentato in giudizio, sicché il mancato deposito degli estratti conto iniziali si risolve in suo danno, non risultando dimostrata la correttezza del risultato contabile di partenza.

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