Nota a Trib. Lecce, Sez. II, 5 giugno 2026, n. 2107.
Massima redazionale
Nella specie, secondo il Tribunale di Lecce, sebbene il contratto qualifichi formalmente le polizze come facoltative, tale dato letterale non è, di per sé, decisivo né prevalente rispetto alla concreta funzione economica dell’operazione. Sul punto, condivisibilmente la giurisprudenza di merito più recente ha affermato che, ai fini del computo del TAEG, devono essere inclusi i costi delle polizze assicurative non solo quando esse siano formalmente obbligatorie, ma anche quando risultino sostanzialmente imposte o, comunque, funzionalmente connesse al finanziamento, per essere state stipulate contestualmente ad esso e per essere dirette a garantire il rimborso del credito in favore dell’intermediario finanziario.
In tal senso, si è espressa la Corte di Appello di Palermo[1], la quale ha ribadito che, nel contratto di credito ai consumatori, l’espressione TAEG indica il costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi che il consumatore deve sopportare in relazione al contratto, e che, secondo le Istruzioni della Banca d’Italia, vi rientrano anche le spese per assicurazioni o garanzie “se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.
La menzionata pronuncia della Corte di Appello di Palermo ha, altresì, valorizzato, in linea con l’elaborazione dell’Arbitro Bancario Finanziario e con la giurisprudenza di merito già formatasi sul punto, una serie di indici rivelatori della natura sostanzialmente obbligatoria della polizza, pur in presenza di una clausola che la definisca facoltativa; segnatamente:
- la contestualità tra stipula del finanziamento e stipula della polizza;
- la coincidenza di durata tra copertura assicurativa e piano di ammortamento;
- la funzione di tutela del creditore contro eventi incidenti sulla capacità reddituale del debitore;
- la circostanza che il finanziamento sia stato stipulato per adesione mediante modulo predisposto unilateralmente dall’intermediario;
- la mancanza di prova, da parte del finanziatore, di aver offerto al cliente un’alternativa effettiva, con comparazione tra TAEG con e senza polizza ovvero alle medesime condizioni economiche.
La stessa sentenza richiama, a conforto, ulteriori pronunciamenti di merito[2], secondo cui tra gli indici di obbligatorietà della polizza rilevano, congiuntamente, la contestualità rispetto all’erogazione, la coincidenza di durata tra finanziamento e copertura e la previsione che beneficiario dell’indennizzo sia l’intermediario; richiama, inoltre, anche la giurisprudenza di legittimità[3], che valorizza una nozione sostanziale di obbligo, e secondo cui i costi di polizza devono essere inclusi nel carico economico del credito quando la stipula serva a tutelare l’istituto finanziario dal rischio di insolvenza del finanziato[4].
Tali principi, secondo il giudice salentino, sono pienamente applicabili al caso di specie. Invero, dalla relazione del CTU risulta, in modo espresso, che i premi assicurativi erano connessi al contratto di finanziamento, essendo stati previsti nel medesimo regolamento negoziale ed essendo stati oggetto del duplice calcolo elaborato dall’ausiliario proprio ai fini della verifica della divergenza tra TAEG dichiarato e TAEG effettivo. Risulta, altresì, che i costi assicurativi erano stati inclusi nell’“importo finanziato”, così entrando a far parte del complessivo costo dell’operazione sopportato dagli odierni opponenti. Del pari, è pacifico che il CTU abbia ritenuto necessario procedere ad un autonomo ricalcolo del TAEG con inclusione dei premi proprio perché tali costi incidevano strutturalmente sull’economia del rapporto. Né, tantomeno, parte opposta ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di obbligatorietà così integrata. Dalla comparsa di costituzione emerge, infatti, una mera allegazione della natura facoltativa delle polizze, fondata sul dato testuale del modulo contrattuale; non risulta, però, che la convenuta abbia dedotto e dimostrato di avere sottoposto ai clienti un concreto raffronto tra le condizioni del finanziamento con e senza copertura assicurativa, né di avere offerto alle medesime controparti un prodotto equivalente senza assicurazione alle stesse condizioni economiche, né ancora di avere riconosciuto un diritto di scioglimento dal rapporto accessorio tale da escluderne l’incidenza economica sul credito. Per converso, la difesa si è, in sostanza, arrestata al richiamo formale della facoltatività, senza superare, con prova concreta, gli indici contrari emergenti dagli atti e dalla consulenza.
Deve, pertanto, ritenersi che i premi assicurativi vadano inclusi nel calcolo del TAEG, con la conseguenza che il TAEG effettivo del rapporto, come correttamente accertato dal CTU, è pari al 14,23%, a fronte del 10,37% indicato in contratto. Da tale divergenza discende l’applicazione della disciplina sostitutiva vigente ratione temporis, e dunque dell’art. 124 TUB, con ricalcolo del rapporto al tasso nominale minimo dei Buoni del Tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, secondo la seconda ipotesi elaborata dall’ausiliario.
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[1] Il riferimento è a App. Palermo, Sez. III, 12 gennaio 2026, n. 73.
[2] Cfr. App. Torino, 18 giugno 2020, n. 653, e App. Milano, 14 gennaio 2002, n. 112.
[3] Cfr. Cass. 5 aprile 2017, n. 8806.
[4] Cfr. Cass. 13 aprile 2018, n. 9298.
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