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Nota a Trib. Lagonegro, Sez. I, 3 giugno 2026

di Lucio Biancardi

Avvocato

1. Introduzione: la trasparenza come presidio a tutela del consumatore.

Il rapporto tra clienti e intermediari bancari o finanziari, come Poste Italiane S.p.A. nell’esercizio dei servizi di Bancoposta, è intrinsecamente caratterizzato da un’asimmetria informativa.

Il consumatore, spesso privo delle competenze tecniche per comprendere appieno prodotti finanziari complessi, si affida alla correttezza e alla trasparenza dell’istituto. Proprio per riequilibrare tale divario, il legislatore, sia a livello europeo che nazionale, ha introdotto un corpus normativo volto a garantire la massima chiarezza e conoscibilità delle condizioni contrattuali e dell’andamento dei rapporti. Il D. lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.) rappresenta, in tal senso, il cardine di questo sistema di tutele.

 

2. Il diritto alla documentazione ex art. 119 TUB: un diritto soggettivo autonomo e incondizionato.

Tra gli strumenti più efficaci a disposizione del cliente vi è il diritto di ottenere copia della documentazione. L’art. 119, comma 4, TUB stabilisce che “Il cliente […] ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni“.

La giurisprudenza, in modo ormai consolidato, ha qualificato tale diritto come un vero e proprio diritto soggettivo autonomo, che discende direttamente dal principio di buona fede (art. 1375 c.c.) e si configura come un obbligo di solidarietà e protezione.

Si tratta di una “situazione giuridica ‘finale’, e non strumentale”, il cui esercizio non può essere subordinato ad alcuna condizione non prevista dalla legge, come la necessità di motivare la richiesta o di utilizzare specifici canali imposti dall’intermediario.

 

3. Le fasi del processo per la consegna coattiva.

La tutela del diritto si articola, tipicamente, in più fasi.

a) La fase stragiudiziale: Il primo passo è l’inoltro di una richiesta formale all’intermediario tramite un mezzo che ne attesti la ricezione (PEC o raccomandata A/R). L’intermediario ha 90 giorni per provvedere.

b) La fase monitoria: In caso di inadempimento, il cliente può adire il Tribunale con ricorso per decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.) per ottenere un ordine di consegna.

c) La fase di opposizione: L’eventuale opposizione dell’intermediario instaura un giudizio a cognizione piena, nel quale vengono vagliate le difese dell’istituto, che, come vedremo, si rivelano spesso pretestuose.

 

4. Il modus operandi degli intermediari: la prassi della richiesta in filiale e la censura del Tribunale di Lagonegro.

Una delle strategie difensive più comuni, adottata in particolare da Poste Italiane, per ostacolare o ritardare la consegna della documentazione consiste nel disconoscere la validità della richiesta inviata dal cliente (o dal suo avvocato) tramite PEC o raccomandata.

L’intermediario risponde spesso che, per ottenere la documentazione, il cliente deve necessariamente recarsi di persona presso una filiale per compilare e sottoscrivere un apposito modello prestampato.

Questo modus operandi è stato recentemente e severamente stigmatizzato dalla giurisprudenza di merito, in particolare dal Tribunale di Lagonegro.

Il Tribunale lucano ha affermato con chiarezza che la prassi è del tutto priva di fondamento normativo.

Il Giudice ha stabilito che: “la subordinazione [della richiesta] alla compilazione di un modello prestampato da fornirsi e compilarsi in filiale non ha base normativa, essendo invece idonea e sufficiente la diffida inviata a mezzo raccomandata ex art. 119 TUB“.

Questa pronuncia è di cruciale importanza perché ribadisce un principio fondamentale: l’art. 119 T.U.B. non prescrive alcuna forma vincolata per l’esercizio del diritto. Pertanto, imporre al consumatore oneri aggiuntivi, come quello di doversi recare fisicamente in un ufficio postale, costituisce un’illegittima barriera all’esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge. Tale condotta, oltre a violare la norma specifica, si pone in palese contrasto con i doveri generali di correttezza e buona fede e può configurare una pratica commerciale scorretta, in quanto idonea a creare un “indebito condizionamento” a carico del cliente.

 

5. La questione del pagamento anticipato dei costi: un ulteriore ostacolo illegittimo.

Strettamente connessa alla prassi della richiesta in filiale è l’ulteriore condizione, spesso imposta da Poste Italiane, di subordinare la consegna della documentazione al preventivo pagamento dei diritti di copia.

Anche questa difesa è stata ritenuta infondata. Il Tribunale di Lagonegro, in linea con l’orientamento consolidato della Cassazione, ha chiarito che, sebbene l’art. 119, comma 4, TUB ponga i costi a carico del cliente, non subordina in alcun modo la consegna al loro pagamento anticipato.

La ratio è evidente.

Pretendere un pagamento “al buio” si traduce, ancora una volta, in un ostacolo ingiustificato, potenzialmente idoneo a paralizzare il diritto del cliente, il quale potrebbe essere scoraggiato da richieste di costi esorbitanti o non verificabili. L’intermediario, pertanto, è tenuto a consegnare i documenti e solo successivamente potrà richiedere il rimborso delle spese di produzione sostenute.

 

6. Conclusioni.

Il diritto alla documentazione bancaria e postale si conferma come una pietra angolare della tutela del consumatore, anche contro prassi dilatorie e ostruzionistiche da parte degli intermediari.

La condanna del modus operandi consistente nell’imporre la compilazione di moduli in filiale e il pagamento anticipato dei costi riafferma che i diritti dei consumatori non possono essere vanificati da cavilli procedurali privi di base legale. Per il cliente e per il suo difensore, la consapevolezza di questi approdi giurisprudenziali è essenziale per reagire con efficacia, sapendo che una semplice richiesta ex art. 119 TUB è pienamente sufficiente a far sorgere l’obbligo dell’intermediario, e che qualsiasi rifiuto basato su tali pretesti è destinato a soccombere in sede giudiziaria.

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