Nota a Trib. Torino, Sez. I, 29 aprile 2026.
Con l’ordinanza in oggetto, il Tribunale di Torino ordinava il sequestro conservativo, ex art. 669terdecies c.p.c., di una somma di criptovalute a titolo di risarcimento del danno, accogliendo il reclamo del ricorrente avverso l’ordinanza di rigetto. Inoltre, lo stesso ha dato un’interpretazione interessante sulla qualifica di consumatore e sulla giurisdizione e legislazione applicabili in casi analoghi.
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Il fatto di causa.
La vicenda tra origine dal reclamante che apriva un account personale su una piattaforma di scambio di criptovalute, gestita da una società rinomata. Successivamente, lo stesso aderiva al servizio denominato “PRO”, il quale consentiva un’operatività con funzionalità avanzate. In una data specifica, l’utente, nello sfruttare le stesse funzionalità, generava una chiave API per poter compiere, tramite il proprio account, operazioni di trading automatizzato.
Il reclamante veniva a scoprire che erano state autorizzate ed eseguite operazioni di trading su criptovalute, senza il suo consenso, che hanno comportate un azzeramento totale degli asset digitali lì depositati. Perciò, il medesimo segnalava alla società tali operazioni, lamentando appunto la sottrazione di fondi.
L’utente, dunque, con atto di citazione, instaurava un giudizio di merito dinanzi al Tribunale adito, deducendo la responsabilità alle società controllata e controllante per perdita delle criptovalute e chiedeva il risarcimento del danno.
Nel frattempo, il gruppo societario procedeva ad una riorganizzazione delle attività societarie nel territorio dell’Unione europea, e trasferiva la prestazione di servizi di cripto asset ad una nuova società di diritto lussemburghese, cessando l’operatività di una delle controparti, quale prestatore diretto ai clienti unionali dei servizi anzidetti.
Poiché l’utente ha ritenuto lesivo della garanzia del proprio credito tale trasferimento e riassetto, egli proponeva ricorso conservativo ai sensi dell’art. 671 c.p.c., nei confronti della prima società.
Il giudice del merito, tuttavia, rigettava il ricorso perché ha ritenuto non sussistente il fumus boni iuris, qualificando l’utente come professionista e difettando, a proprio avviso, la giurisdizione italiana.
La qualifica di consumatore.
Il giudice del reclamo ricostruisce – e applica al caso di specie – la qualifica di consumatore. Infatti, la nozione di consumatore, ai sensi degli artt. 17 e 18 del Regolamento UE/1215/2012, deve esser interpretata esclusivamente in riferimento alla posizione della persona nel determinato contratto, in relazione alla natura e finalità di quest’ultimo; non, invece, alla situazione soggettiva di tale persona, poiché potrebbe esser considerata consumatore in relazione ad alcune operazione e ad altre come operatore economico[1].
Nel particolare regime di protezione previsto dai regolamenti in materia di protezione del consumatore rientrano i contatti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con il solo scopo unico di soddisfare necessità di consumo privato dell’individuo, perciò per un uso non professionale del bene o del servizio[2].
L’utilizzo di un servizio “pro” come indice di professionalità.
Lo stesso tribunale smentisce anche la tesi secondo la quale l’utilizzo di un servizio “pro” è indice di professionalità.
Infatti, nella ricostruzione documentale, non emerge nessun elemento al fine di ritenere l’utente professionista, anche perché tale servizio era indirizzato alla generalità dei soggetti investitori ed era permesso a tutti poter accedere alla versione “pro”.
Anche il fatto di movimenti rilevanti o di operazioni strutturate economicamente, tuttavia l’attività è talmente episodica, nella ricostruzione del Tribunale, da rendere l’utente come consumatore, sebbene con competenza tecnica.
La giurisdizione e la legislazione applicabili.
Per quanto concerne la giurisdizione applicabile è, senza dubbio, quella del giudice italiano, per il giudice del reclamo. Infatti, non sussiste l’obiezione che il giudice italiano possa concedere sequestri solo di beni situati in Italia; d’altronde, il regolamento Ue/1215/2012 prevede espressamente la circolazione e le esecuzioni in tutti gli stati membri dei provvedimenti cautelari. Inoltre, l’ordinamento Unionale ha già da tempo introdotto uno strumento specifico – tramite il Reg. Ue 655/2014 – che consente il sequestro conservativo dei conti bancari situati in altri Stati membri, per agevolare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
Il codice del consumo e le deroghe.
Il collegio stabilisce che il consumatore non può esser privato della protezione che gli viene assicurata dalle disposizioni inderogabili previste dal codice del consumo, il quale trova appunto applicazione alla controversia in oggetto[3].
L’onere informativo del professionista.
Inoltre, per i consolidati principi di diritto europeo, il professionista è tenuto a fornire al consumatore informazioni chiare e comprensibili[4].
Nel diritto interno ciò è recepito nell’art. 49 del cod. cons., il quale prevede che: “[…] il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile […] t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; u) qualsiasi interoperatività pertinente del contenuto digitale con l’hardware e software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile”. Ai sensi dell’art. 143 cod. cons.[5], tali norme inderogabili prevedono espressamente che il professionista fornisca ogni informazione relativa alle misure e di protezione tecnica applicabili a contenuti digitali, nonché anche a quelle di possibili interoperabilità dei servizi digitali.
Nel caso di specie, quindi, il professionista doveva informare il reclamante-consumatore di tutte le informazioni relative alle misure di protezione tecniche applicabili al servizio offerto, ed anche le incompatibilità con i servizi offerti di autenticazioni con il trading dal di lui scelto.
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[1] Cfr. CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C-498/16.
[2] Cfr. CGUE, sentenza del 9 marzo 2023, Etat belge e Promo 54, C-239/22; CGUE, sentenza del 20 ottobre 2022, ROI Land Investements, C-604/20, punti 54 e 55; CGUE, sentenza del 14 febbraio 2019, omissis, C-630/17, punto 87; CGUE, sentenza del 3 ottobre 2019, omissis, C-208/18, punto 44; sentenza del 14 febbraio 2019, omissis, C-630/17, punti 88 e 89.
[3] Ai sensi dell’art. 6, comma secondo, Regolamento CE n.593/2008 (c.d. Roma I); art. 143, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
[4] Cfr. Direttiva UE/2011/83; Direttiva UE 2019/2161.
[5] L’art. 143, del cod. cons., rubricato «Irrinunciabilità dei diritti», dispone: “1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice. 2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice.”.
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Info sull'autore
Laureato in Giurisprudenza, presso l'Università Roma Tre, con una tesi in diritto privato, sulla fideiussione del socio, del consumatore e del familiare. Ha svolto la pratica forense, occupandosi principalmente di diritto civile e diritto amministrativo, in uno studio legale a Roma. Ha conseguito il Master di secondo livello in "Diritto d'impresa" presso la Luiss School of Law - Università Luiss Guido Carli. Collabora con riviste giuridiche online.