Nota a Trib. Bari, Sez. II, 17 marzo 2026, n. 1759.
Il Tribunale di Bari affronta il tema della validità delle clausole inserite nei contratti assicurativi sulla vita che subordinano la liquidazione dell’indennizzo alla produzione, da parte dei beneficiari, della documentazione sanitaria relativa all’assicurato deceduto, soffermandosi sui limiti di ammissibilità delle clausole che incidono sul riparto dell’onere probatorio nei rapporti tra assicuratore e consumatore.
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale volto a rafforzare la tutela del contraente debole nei contratti assicurativi predisposti unilateralmente dalle compagnie, ribadendo che le condizioni generali di polizza non possono imporre al beneficiario obblighi documentali tali da determinare, di fatto, un’inversione dell’onere della prova rispetto ai principi generali dell’ordinamento.
Il Tribunale muove dal principio secondo cui, nei contratti assicurativi sulla vita, grava sul beneficiario esclusivamente l’onere di dimostrare il verificarsi del rischio assicurato, ossia il decesso dell’assicurato, mentre incombe sull’impresa assicuratrice la prova della sussistenza delle eventuali cause di esclusione della garanzia previste dal contratto (cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. 23/1/2018 n. 1558).
Ne consegue che le clausole che subordinano il pagamento dell’indennizzo alla produzione di certificazioni mediche, cartelle cliniche o documentazione sanitaria finalizzata a dimostrare l’assenza di patologie pregresse o di circostanze escludenti la copertura assicurativa risultano illegittime nella misura in cui trasferiscono sul beneficiario l’onere di provare fatti impeditivi del diritto all’indennizzo.
Secondo il Tribunale, tali clausole si pongono in contrasto con l’art. 33 comma 2, D.lgs. 206/2005, poiché determinano uno squilibrio significativo tra le parti del contratto assicurativo e rendono eccessivamente difficile l’esercizio del diritto del beneficiario.
La sentenza valorizza, in particolare, il profilo della vessatorietà delle clausole contenute nelle condizioni generali di assicurazione, evidenziando come l’imposizione di adempimenti documentali particolarmente gravosi finisca per trasformarsi in uno strumento idoneo a ostacolare la concreta liquidazione dell’indennizzo assicurativo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 17024/2015).
Il Tribunale richiama sul punto l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha già qualificato come abusive le clausole dei contratti assicurativi che impongono al beneficiario una pluralità di adempimenti formali e documentali non strettamente necessari all’accertamento del diritto, soprattutto quando tali richieste risultino funzionali a verificare circostanze che, secondo le regole ordinarie, dovrebbero essere provate dall’assicuratore.
Particolarmente rilevante è il passaggio della decisione in cui si afferma che la richiesta di documentazione sanitaria relativa alle cause del decesso non può tradursi nell’imposizione, a carico del beneficiario, della prova negativa dell’assenza di cause di esclusione della garanzia.
Diversamente opinando, infatti, si consentirebbe all’impresa assicurativa di alterare convenzionalmente il regime dell’onere probatorio, imponendo al consumatore un’attività istruttoria spesso complessa, onerosa e difficilmente esigibile, anche in considerazione dei limiti derivanti dalla disciplina in materia di protezione dei dati sanitari.
La pronuncia assume rilievo anche sotto il profilo processuale, poiché ribadisce la rilevabilità d’ufficio della nullità delle clausole vessatorie inserite nei contratti assicurativi conclusi con i consumatori.
Il Tribunale richiama, infatti, i principi elaborati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di nullità di protezione, evidenziando che il giudice può rilevare d’ufficio l’abusività della clausola una volta acquisito agli atti il testo contrattuale, anche in assenza di una specifica eccezione formulata dalla parte interessata (cfr., Cass., Sez. Un., n. 26242/2014); (Sez. Un, ord., n. 10531/2013).
Di particolare interesse è, inoltre, il chiarimento secondo cui la declaratoria di nullità della clausola non incide sulla validità del contratto assicurativo, né elimina le ipotesi di esclusione della copertura previste dalla polizza.
La decisione, infatti, non mette in discussione la legittimità delle clausole delimitative del rischio assicurato, ma si limita a ripristinare la corretta distribuzione dell’onere della prova, imponendo all’assicuratore di dimostrare l’eventuale ricorrenza delle circostanze idonee a escludere l’operatività della garanzia.
La sentenza si segnala, dunque, per avere ribadito con chiarezza che le compagnie assicurative non possono utilizzare le condizioni generali di contratto per trasferire sul beneficiario attività probatorie che competono, invece, all’assicuratore secondo i principi generali in materia di responsabilità contrattuale e prova dei fatti impeditivi.
La trattativa tra professionista e consumatore, dunque, deve non solo essersi formalmente svolta, ma deve, altresì, essere caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà, effettività.
In particolare, il requisito della effettività si sostanzia “non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità per il consumatore di determinare il contenuto del contratto” (cfr. Cass. n. 4140/2024).
A ciò si aggiunga che, secondo quanto previsto dall’art. 2698 c.c. “sono nulli i patti con i quali è invertito, ovvero, è modificato l’onere della prova, quando si tratta di diritto di cui le parti non possono disporre o quando l’inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l’esercizio del diritto”, come avviene nel caso di specie, stante la difficoltà di reperire la documentazione medica richiesta, atteso che – trattandosi di dati cd. “super sensibili” – il diritto di accesso deve essere contemperato con il diritto alla protezione dei dati personali tutelato dall’art. 4 della legge 8/3/2017, n. 24. Orbene, l’arresto del Tribunale di Bari contribuisce così a consolidare un orientamento volto a garantire un maggiore equilibrio nei rapporti tra impresa assicurativa e consumatore, limitando il ricorso a clausole predisposte unilateralmente che, sotto l’apparente finalità istruttoria, finiscono per comprimere in maniera significativa il diritto del beneficiario a ottenere la prestazione assicurativa.
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Info sull'autore
Nel 2021 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli "Federico II", discutendo una tesi in Logica ed Informatica Giuridica, titolata “Cyber-terrorismo e criminalità informatica ”. Ha svolto la pratica forense presso uno Studio specializzato in diritto bancario, sviluppando particolare attitudine per il diritto bancario e d’impresa, nello specifico la normativa del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e tutela del consumatore (Dlgs n. 206/2005).