Nota a App. Firenze, Sez. IV, 23 marzo 2026, n. 1370
La sentenza di appello presa in esame affronta il tema della corretta qualificazione delle polizze unit linked ai fini dell’applicazione della disciplina dell’intermediazione finanziaria prevista dal TUF, a scapito della disciplina prevista per le attività di intermediazione assicurativa.
Nel dettaglio, la vicenda de quo ha ad oggetto la sottoscrizione di polizze unit linked – signature bond plus, che ha comportato ingenti perdite di capitale agli investitori odierni appellati, non informati correttamente dall’intermediario appellante della possibilità di perdere l’intero capitale investito al momento della sottoscrizione delle polizze.
Il giudice di prime cure, dopo aver qualificato le polizze in esame come prodotti finanziari, ha accolto le domande degli investitori, avendo accertato la violazione da parte dell’intermediario degli obblighi previsti dal TUF e, nello specifico, di quelli previsti dagli artt. 21 e 23 del TUF, nonché degli obblighi in materia di adeguatezza degli investimenti.
Con il presente gravame, gli appellanti hanno lamentato l’erronea qualificazione adoperata dal giudice di prime cure delle polizze unit linked sopra indicate, classificate come prodotti finanziari e non come prodotti assicurativi, con la conseguente applicazione alla fattispecie in esame della disciplina prevista dal TUF e dei relativi oneri probatori gravanti sull’intermediario.
In particolare, gli appellanti hanno sostenuto la natura assicurativa delle polizze unit linked, fondando le proprie affermazioni su una sentenza della Corte di Giustizia UE[1], secondo cui l’intermediario che fornisce consulenza ai clienti sulle polizze in oggetto svolge un’attività disciplinata dalla Direttiva 2002/92/CE[2] e non una consulenza in materia di investimenti soggetta alla Diretta 2004/39/UE (MiFID I) e alla disciplina del TUF.
Sul punto, il Collegio ha formulato le seguenti osservazioni.
Le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V ex art. 2, comma 1, del Decreto lgs. 209/2005[3], sono qualificate come prodotti finanziari emessi da imprese assicurative dall’art. 1 lett. w-bis), del TUF[4], con esclusione delle forme pensionistiche individuali ex art. 13, comma 1, lettera b), del Decreto lgs. 252/2005.
La classificazione delle polizze in esame come prodotti finanziari è poi avvalorata dal disposto dell’art. 25-bis, comma 1, del TUF[5], che prevede l’applicazione degli artt. 21 e 23 del TUF anche alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione.
Il successivo art. 25-ter, del TUF dispone poi la trasposizione nel CAP della disciplina di protezione dell’investitore già dettata nel TUF per i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, introducendo nel Titolo IX il Capo III-ter (“Requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi”).
Le polizze unit linked, introdotte e classificate quali assicurazioni di ramo III, sono dunque prodotti assicurativi “a contenuto finanziario”, il cui elemento caratterizzante, pur nella logica tradizionale delle assicurazioni sulla vita nella determinazione degli eventi che stabiliscono l’erogazione della prestazione, consiste nel fatto che l’importo da erogare al contraente (o beneficiario, a seconda dei casi) non è predeterminato, ma è collegato all’andamento dei mercati finanziari.
Secondo il Collegio, il combinato disposto delle suindicate disposizioni valorizza il contenuto finanziario delle polizze e non lascia spazio a dubbi circa la qualificazione delle medesime come prodotti finanziari a prescindere dal canale distributivo, in piena coerenza con la finalità di garantire la maggiore tutela del contraente proprio in ragione della natura finanziaria del prodotto stesso.
A differenza dei contratti di assicurazione sulla vita, le polizze linked si caratterizzano per una funzione speculativa che si aggiunge alla tradizionale funzione assicurativa previdenziale. L’espressione “linked”, che in inglese vuol dire collegato, suggerisce un legame tra l’aspettativa finale di capitale-rendita dell’assicurato (o beneficiario) e l’andamento degli indici sottostanti. La variabilità degli elementi sottostanti introduce così un elemento di incertezza nel rapporto contrattuale: il quantum della prestazione cui è tenuto l’assicuratore è variabile e, in alcuni casi, l’an è incerto.
Aldilà del nomen iuris attribuito dalle parti al contratto, l’elemento ritenuto essenziale per qualificare le polizze linked come prodotti finanziari e non come prodotti assicurativi è il rischio. Quando il rischio finanziario è traslato integralmente dall’assicuratore all’assicurato, prevedendo che il valore delle prestazioni dedotte in contratto, tra cui la restituzione alla scadenza di un ammontare pari al premio versato, dipenda dall’andamento delle fluttuazioni del mercato e non dall’evento vita o morte dell’assicurato, allora è chiara la prevalenza della natura finanziaria del contratto su quella previdenziale.
Il canale distributivo del prodotto è dunque irrilevante, perché la tutela del contraente è legata alla natura del prodotto finanziario e non al soggetto che fisicamente lo colloca.
Sull’applicabilità o meno degli artt. 21 e 23, del TUF, non influisce nemmeno il regime di vigilanza sul soggetto collocatore della polizza unit linked, perché, in caso contrario, il contraente sarebbe trattato in modo diverso a seconda che la polizza gli venga proposta dall’impresa emittente oppure da un intermediario, contrariamente alla ratio dell’art. 25-bis comma 1, del TUF, che è quella di assicurare che quel particolare tipo di polizza – proprio per il suo contenuto finanziario – venga contratta previo adempimento di cogenti obblighi informativi e con forma rafforzata.
Allo stesso modo, la pronuncia della CGUE citata dagli appellanti non è idonea ad avallare la tesi secondo cui le polizze unit-linked siano tout court prodotti assicurativi. La Corte di Giustizia, infatti, si è limitata a ricondurre l’attività di consulenza prestata su tali polizze nell’alveo della Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, senza tuttavia imporre ai giudici nazionali alcun vincolo interpretativo circa la natura del contratto. La citata sentenza non definisce, peraltro, i requisiti essenziali necessari a distinguere tra meri contratti di investimento e autentici contratti di assicurazione sulla vita.
Il fatto che un prodotto sia “distribuito” come assicurativo non lo rende automaticamente tale se manca la funzione previdenziale
In conclusione, la Corte, richiamando un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità[6], ha ribadito che la regola generale è quella dettata dall’art. 25-bis, comma 1, TUF, che estende in modo inequivoco la disciplina dettata per i prodotti finanziari, quanto agli obblighi informativi, anche “alla sottoscrizione e al collocamento” di prodotti quali le polizze unit linked emesse da imprese assicurative, e proprio per il loro contenuto (in tutto o in parte, qui non rileva) finanziario, a prescindere da ogni altro dato, soggettivo od oggettivo e senza distinzioni di sorta.
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[1] Cfr. CGUE, causa c-542/16, Strobel e a.
[2] Si tratta della Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 sulla intermediazione assicurativa
[3] Le polizze assicurative cd. linked sono state introdotte nel panorama giuridico italiano dalla Legge 742/1986, di attuazione alla Direttiva 79/267/CEE, che ha previsto per la prima volta le assicurazioni sulla durata della vita umana connesse a fondi di investimento, cd. polizze unit linked. Tale normativa è stata successivamente abrogata e assorbita dal Decreto lgs. 174/1995 (di attuazione della Direttiva 92/96/CEE), che ha introdotto nel panorama nazionale le polizze index linked, le cui prestazioni sono collegate a un indice azionario o ad altro valore di riferimento, e, in seguito, dal Codice delle Assicurazioni private (Decreto lgs. 209/2005). La Legge 262/2005 (cd. Legge sul Risparmio), ha poi conferito una specifica disciplina a tali prodotti attraverso l’inserimento nel TUF degli artt. 25-bis e 25-ter.
[4] La definizione contenuta nel TUF va ora coordinata con la Direttiva 97/2016/EU (Insurance Distribution Directive o IDD), che ha introdotto la nuova nozione europea di prodotti di investimento assicurativi o IBIP (cd. insurance based investment products). La nozione europea di IBIP non coincide con la precedente definizione nazionale di prodotto emesso da un’impresa di assicurazione (art. 1, comma 1, lett. w-bis, del TUF), in quanto include nella sua definizione, oltre alle polizze ramo vita III e V, anche le polizze ramo vita I (della tipologia mista rivalutabile) e i prodotti multi-ramo.
[5] Tale disposizione è stata introdotta dal Decreto lgs. 303/2006, con il quale il legislatore ha differito la definizione puntuale delle polizze in esame, muovendosi nel solco della disciplina generale già tracciata dalla Legge 262/2005 (di modifica del TUF).
[6] Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26079 del 24.9.2025.
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Info sull'autore
Impiegata di primo livello presso la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e, in precedenza, tirocinante ACF Consob, si è laureata presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con tesi in diritto commerciale. Durante il suo percorso universitario ha conseguito conoscenze specifiche nel settore del diritto commerciale, bancario e dei mercati finanziari. Nelle suindicate materie, è inoltre autrice di pubblicazioni scientifiche