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Nota a Trib. Napoli, Sez. II, 16 marzo 2026

Segnalazione a cura dell'Avv. Alessandro Corvino
Massima redazionale

Nella specie, il ricorrente lamentava la mancanza del presupposto della insolvenza, nonché di non avere ricevuto alcuna comunicazione di preavviso di iscrizione né dalla cedente né dalla cessionaria.

Ebbene, in punto di diritto, quanto alla posizione della cessionaria, si osserva che in base alla Circolare n. 139 del 11.2.1991 di Banca d’Italia, il cessionario titolare della posizione creditoria, se anch’egli è un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, ha un preciso obbligo di segnalazione del debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell’operazione originaria, onde lo stesso intermediario, anche in qualità di cessionario ha il dovere di effettuare mensilmente gli adempimenti segnaletici in Centrale Rischi in conformità con le proprie risultanze contabili, fino all’estinzione del debito o fino al venir meno dei presupposti legittimanti la segnalazione a sofferenza.

Il cessionario, dunque, non è tenuto a effettuare una nuova comunicazione, allorquando, procede alla segnalazione c.d. “in continuità”, essendo lo stesso tenuto ad aggiornare l’originaria segnalazione verificando la permanenza sul piano sostanziale delle condizioni che hanno giustificato la segnalazione originaria, ovvero il perdurante inadempimento e l’’assenza di una definizione anche transattiva della posizione, appunto aggiornando la segnalazione (attività obbligatoria); ciò non toglie che il presupposto per il c.d. trascinamento della segnalazione dalla cedente alla cessionaria è che l’iscrizione della segnalazione originaria nella centrale rischi di Banca d’Italia sia legittima con la conseguenza che laddove si accerti che tale legittimità difetti ab origine, presupponendo la continuazione della originaria segnalazione la legittimità della originaria iscrizione, la cessionaria sarà tenuta a sopportare la revoca della segnalazione sebbene la violazione non sia a lei imputabile.

In altre parole, al momento della cessione del credito, la cessionaria avrebbe dovuto aver prova dal cedente del corretto svolgimento dell’istruttoria svolta in punto di insolvenza ai fini della segnalazione alla Centrale Rischi e della relativa comunicazione al cliente e, ove tale prova non fosse stata fornita, provvedervi autonomamente. Non essendovi alcun elemento da cui desumere lo svolgimento né dell’istruttoria sullo stato di insolvenza né della comunicazione al ricorrente del preavviso di iscrizione, il fumus boni iuris, della pretesa del ricorrente può ritenersi fondato.

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