Il deposito, entro il termine perentorio di cui all’art. 557, comma 3, c.p.c., di copie informatiche del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento prive di attestazione di conformità agli originali determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo, senza possibilità di sanatoria mediante deposito tardivo delle attestazioni mancanti.
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La Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza n. 28513 del 27.10.2025, ha chiarito che il deposito di copie attestate conformi nel termine perentorio di cui agli artt. 543 e 557 c.p.c. costituisce adempimento essenziale per l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo, sia nella formulazione previgente sia in quella novellata dal d.lgs. 164/2024, e che il mancato rispetto di tale adempimento determina inefficacia insanabile del pignoramento; ergo, il deposito, entro il termine perentorio di cui all’art. 557, comma 3, c.p.c., di copie informatiche del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento prive di attestazione di conformità agli originali determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo, senza possibilità di sanatoria mediante deposito tardivo delle attestazioni mancanti.
L’attestazione di conformità non costituisce una mera formalità, ma assolve a una funzione di ordine pubblico processuale, in quanto consente al giudice dell’esecuzione di verificare con certezza la legittimazione del creditore all’esercizio dell’azione esecutiva attraverso il possesso degli originali da parte del difensore.
Non è applicabile il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo, trattandosi non di nullità ma di inefficacia derivante dal mancato rispetto di un termine perentorio imposto da norme di ordine pubblico processuale.