Nota a CGUE, 30 ottobre 2025, C-143/23.
Massima redazionale
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la recentissima sentenza in oggetto, ha dichiarato:
«1) L’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), e l’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio,
devono essere interpretati nel senso che:
il periodo di recesso, previsto a tale articolo 14, paragrafo 1, non inizia a decorrere qualora il contratto di credito non indichi, sotto forma di percentuale concreta, il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto, e ciò fintantoché tale informazione non sia stata debitamente comunicata al consumatore.
2) L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a che il creditore possa validamente eccepire l’esercizio abusivo, da parte del consumatore, del diritto di recesso previsto a tale articolo 14, paragrafo 1, a causa del comportamento di quest’ultimo intervenuto tra la conclusione del contratto e l’esercizio del diritto di recesso, o addirittura successivamente a tale esercizio, qualora l’indicazione, sotto forma di percentuale concreta, del tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione di tale contratto, richiesta dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), di tale direttiva, non figurasse nel contratto di credito e non sia stata neppure debitamente comunicata successivamente.
3) L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del principio di effettività,
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale, in caso di esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso nei confronti di un contratto di credito collegato a un contratto di acquisto di un veicolo, l’importo dell’indennità compensativa per perdita di valore dovuta da tale consumatore al creditore al momento della restituzione del veicolo è calcolato deducendo dal prezzo di vendita praticato dal concessionario al momento dell’acquisto del veicolo da parte di detto consumatore il prezzo di acquisto pagato dal concessionario al momento della restituzione di tale veicolo, purché tale metodo di calcolo includa elementi estrinseci all’uso di detto veicolo da parte del consumatore.
4) La direttiva 2008/48
deve essere interpretata nel senso che:
essa non procede ad un’armonizzazione completa delle norme relative alle conseguenze dell’esercizio, da parte del consumatore, del suo diritto di recesso da un contratto di credito collegato a un contratto di acquisto di un veicolo.
5) L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale il consumatore, dopo il recesso da un contratto di credito ai consumatori collegato a un contratto di acquisto di un veicolo, è tenuto a pagare gli interessi debitori previsti da tale primo contratto per il periodo compreso tra il versamento dei fondi provenienti dal prestito al venditore del veicolo finanziato e la data della restituzione del veicolo al creditore o al venditore.».
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