Uno degli “equivoci” più ricorrenti in materia di credito al consumo riguarda la natura stessa del TAEG: spesso considerato un parametro fisso da “verificare” o da “rispettare”, come se fosse un valore-guida al quale gli altri indici del contratto debbano adeguarsi. È vero l’opposto.
Secondo la Dir. CCD Art.3 co. 1 lett.i), il TAEG rappresenta il Costo Totale del Credito (CTC) al consumatore espresso in percentuale annua dell’Importo Totale del Credito (CTC).
Il TAEG, dunque, non è un input, ma un output, ovvero il risultato matematico della combinazione coerente tra tutti gli elementi economici del contratto, in particolare:
- Importo Totale del Credito (ITC),
- Costo Totale del Credito (CTC),
- Importo Totale Dovuto (ITD).
Pertanto, il primo passo per il calcolo corretto del TAEG è la determinazione del Costo Totale del Credito (CTC), come previsto dall’art. 19, comma 2, della Direttiva 2008/48/CE.
Il CTC è definito all’art. 3, comma 1, lett. g) della medesima Direttiva come la somma di:
“tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore è tenuto a pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se la stipula di tali servizi è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.”.
In senso analogo, ma non identico, l’Art. 4.2.4 della Sez. VII delle Disposizioni di Trasparenza di Banca d’Italia, stabilisce che: Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.
A ben vedere, sarebbe stato più opportuno che Banca d’Italia avesse affermato che “il CTC è comprensivo di…”, piuttosto che “il TAEG è comprensivo di…”, in quanto questa formulazione potrebbe indurre il lettore a trascurare il nesso strutturale tra CTC e TAEG, compromettendo la corretta comprensione del meccanismo di calcolo.
Tale approccio interpretativo si riflette in molte delle difese avanzate dagli Intermediari dinanzi all’ABF, nelle quali si cerca di escludere il premio della polizza assicurativa dal TAEG argomentando che la stessa sarebbe da considerarsi “facoltativa”.
Tuttavia, tali sforzi risulterebbero irrilevanti qualora il premio della polizza fosse incluso nel Costo Totale del Credito (CTC):
- sia perché tutte le voci di spesa inserite nel CTC devono risultare obbligatorie per tabulas;
- sia perché, una volta incluso nel CTC, l’omesso o errato inserimento del relativo costo nel TAEG costituisce – di per sé – causa di nullità della clausola contrattuale ai sensi dell’art. 125-bis, comma 6, del TUB, senza necessità di ulteriori accertamenti.
In tal senso devono essere inquadrate le Dec. ABF n.12982/24, n. 12984/24, n. 12985/24, n. 12986/24, n. 12987/24, n. 2080/25, n. 74/25, n. 3035/25, n. 3028/25 nonché l’ultima ovvero la Dec. 4006/25.
In tutti questi ricorsi, analoghi per struttura e contenuto, i ricorrenti hanno sostenuto che la polizza assicurativa abbinata al finanziamento – pur qualificata come facoltativa secondo i criteri stabiliti dalla nota decisione ABF n. 10621/17 – dovesse essere considerata parte integrante del Costo Totale del Credito (CTC).
In particolare, nella decisione n. 4006/25, il ricorrente ha condotto un’analisi dettagliata del SECCI, dimostrando come l’Importo Totale Dovuto (pari a € 60.276,00) comprendesse:
- l’Importo Totale del Credito (€ 38.000,00);
- gli interessi dell’operazione (€ 17.812,00);
- il premio assicurativo (€ 4.464,00).
Sulla base di tali dati, il ricorrente ha potuto determinare – in modo oggettivo e senza necessità di interpretazioni – l’esatto ammontare del Costo Totale del Credito (CTC) necessario, ai sensi dell’Art. 19 Dir. CCD, per il calcolo del TAEG.
A supporto del proprio calcolo, il ricorrente ha richiamato l’art. 3, lett. h), della Direttiva, che definisce l’Importo Totale Dovuto (ITD) come la somma dell’Importo Totale del Credito (ITC) e del Costo Totale del Credito (CTC).
Ne deriva che:
CTC = ITD – ITC = € 60.276,00 – € 38.000,00 = € 22.276,00
Sul punto si richiama la Dec. 4684/25 del Collegio di Roma, la quale ha chiarito che:
La parte ricorrente riferisce poi di aver formulato un quesito sulla nozione di costo totale del credito tramite il servizio di consulenza a supporto del consumatore fornito dall’European Citizen Action Service per conto della Commissione Europea.
La risposta al quesito, non diversamente da quanto previsto dalle menzionate linee guida, ha confermato ancora una volta che il costo totale del credito è pari alla differenza tra l’importo totale che un consumatore è tenuto a pagare e l’importo totale del credito. Si tratta di un’affermazione indiscutibile.
Riassumendo, il Ricorrente ha determinato il CTC attraverso un criterio oggettivo (non interpretativo!), che:
- è conforme alle disposizioni della Direttiva 2008/48/CE;
- è stato confermato da esplicita domanda ad un organo consulenziale della Commissione Europea;
- è stato avallato dal Collegio ABF di Roma nella decisione 4686/25, che ne ha riconosciuto la validità in termini espliciti.
Sintetizzando: nei casi analizzati la Polizza Assicurativa (seppur definita facoltativa dall’Intermediario)
- costituisce parte integrante del Costo Totale del Credito (CTC);
- non è stata computata nel TAEG indicato in
Sulla base di tali presupposti, il ricorrente ha invocato l’Art. 125-bis, comma 6, del Testo Unico Bancario, che sancisce la nullità delle clausole relative a costi posti a carico del consumatore, qualora questi:
- facciano parte del Costo Totale del Credito (art. 121, comma 1, e),
- e non siano stati inclusi o siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione precontrattuale.
Nel caso di specie, essendo stato dimostrato che il premio della polizza assicurativa fa giuridicamente parte del CTC, la sua omessa o errata inclusione nel TAEG comporta la nullità della clausola contrattuale relativa al suo costo, ai sensi dell’art. 125-bis, comma 7, TUB, senza ulteriori accertamenti o valutazioni di merito.
In conclusione, l’Intermediario può continuare ad affermare – secondo proprie logiche interne – che la polizza è “facoltativa”; tuttavia, ciò non incide in alcun modo sul risultato giuridico, poiché il TAEG deve comunque essere calcolato sull’intero Costo Totale del Credito, così come previsto dall’art. 3, lett. i), della Direttiva 2008/48/CE.
Eludere questo principio – cioè calcolare il TAEG su basi diverse dal CTC effettivo – equivale a violare la normativa comunitaria in materia di trasparenza, e in particolare l’art. 3, lett. i), della Direttiva stessa.
Nonostante l’oggettività dei dati esposti, i Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario, nei 56 ricorsi esaminati, hanno preferito adottare una visione differente, forse più “conservativa”, ancorata al costante orientamento arbitrale tracciato dalla decisione n. 10621/17, anche a discapito di un’analisi puntuale dei presupposti normativi e delle evidenze contrattuali.
Tuttavia, tali scelte hanno generato conseguenze puntualmente rilevate dagli stessi Collegi, come dimostrano numerosi passaggi contenuti nelle relative motivazioni di seguito riportate:
1. ABF Dec. 12982/24, Dec. 12984/24, Dec. 12985/24, Dec. 12986/24, Dec. 12987/24
Non può quindi dubitarsi del fatto che, seppure tali informazioni siano comunque ricavabili dal complesso della documentazione negoziale, il contratto contravvenga ai principi di trasparenza a cui è informato tutto il Titolo VI del t.u.b., con particolare riguardo alla chiara formulazione delle indicazioni (specialmente di carattere economico) ivi contenute. […] Invero, l’erroneità di tale ricostruzione riposa sulla mancata applicazione delle indicazioni che pure sono presenti nella documentazione contrattuale, ancorché contenute in un documento accessorio, che non agevola la percezione del reale costo del finanziamento nei suoi dati fondamentali (importo finanziato, durata e tan nominale). […] Per altro verso, le incongruenze (oggettive) tra tasso di interesse e importo del credito, da un lato, e rata e importo totale del finanziamento, dall’altro, potrebbero tradursi in indeterminatezza del costo del finanziamento, nella misura in cui, anche attraverso calcoli complessi, il debitore di media diligenza non abbia possibilità di ricostruire la natura e la causa dei pagamenti, con conseguente applicazione dell’art. 117 t.u.b.
2. ABF Dec. 287/57, Dec 2080/25
Il contenuto contrattuale e le informazioni precontrattuali non sono, dunque, esattamente definiti. È evidente pertanto che l’erroneità investe l’“importo totale dovuto dal consumatore” e l’ammontare della rata. […] La mancanza o l’inesattezza di tali informazioni e condizioni non determina la nullità del contratto, prevista invece soltanto per l’assenza delle informazioni essenziali individuate dall’art. 125-bis, comma 8, TUB, ma – secondo le principali ricostruzioni della dottrina – potrebbe dare luogo alla responsabilità precontrattuale dell’intermediario.
3. ABF Dec. 74/25, Dec. 79/25, Dec. 3035/25, 3028/25
Va dunque riconosciuto che l’intermediario è certamente incorso in una condotta non trasparente e lesiva del principio di buona fede e degli obblighi di trasparenza e chiarezza che gravano sull’intermediario, specialmente per gli aspetti di redazione delle clausole contrattuali dedicate all’individuazione dei costi del credito.
Se la violazione di una regola di condotta, come noto, non può dare luogo a nullità parziale o totale del contratto, ma è assistita dal solo rimedio risarcitorio (v., in tal senso, Cass., sez. un., 19 dicembre 2007 nn. 6724 e 6725.), il Collegio deve constatare che, nel caso di specie, parte ricorrente non ha formulato domanda di risarcimento del danno, limitandosi a chiedere la sola restituzione di quanto pagato in più e l’applicazione del tasso sostitutivo.
4. ABF Dec. 4006/25, Dec. 79/25, Dec. 3035/25, 3028/25
All’esito della complessiva ricostruzione della controversia in esame, il Collegio osserva che il documento contrattuale in esame non rappresenti in modo corretto, trasparente e comprensibile le condizioni economiche del prestito, proprio in ragione della non coerente indicazione dell’importo totale dovuto e della rata rispetto alla qualificazione del costo assicurativo come meramente facoltativo. […] Nel caso di specie, tuttavia, in conformità dell’orientamento seguito in materia da questo stesso Collegio e degli indirizzi conformi dei Collegi territoriali, emerge che tale condotta, pur lesiva del principio di buona fede e degli obblighi di trasparenza a carico dell’intermediario, non costituisce un’ipotesi di nullità riconducibile a quelle previste dall’art. 125-bis, commi 6 e 7 e dell’art. 117, comma 7, TUB. […] In questo caso, infatti, la rappresentazione contrattuale determina non un’incongruenza del TAEG, che come sopra verificato corrisponde a quello effettivo, ma un’opacità informativa non tale da determinarne una nullità, ma semmai rappresentativa di un impedimento al consumatore di comprendere pienamente il costo totale del credito e le sue effettive componenti. Da ciò il rilievo di una condotta (dell’intermediario) non trasparente e in ipotesi lesiva del principio di buona fede e degli obblighi di trasparenza e chiarezza che gravano sull’intermediario, specie per gli aspetti di redazione delle clausole contrattuali dedicate all’individuazione dei costi del credito” (Collegio di Napoli, decc. nn. 74/25, 79/25, 751/25). Risulta assorbente, sul punto, la considerazione che in tali circostanze ricorre la violazione di una regola di condotta, la quale non può dare luogo a nullità parziale o totale del contratto, ma è assistita dal solo rimedio risarcitorio (Cass., sez. un., 19 dicembre 2007 nn. 6724 e 6729). Nel caso di specie, tuttavia, emerge che il ricorrente non ha formulato domanda di risarcimento del danno, invocando invece un infondato rimedio restitutorio, onde la domanda non merita di essere accolta (ancora Collegio di Napoli, decisioni nn. 74/25, 79/25, 751/25).
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In conclusione, la verifica del TAEG deve necessariamente partire dall’analisi di tre indicatori chiave – l’Importo Totale del Credito (ITC), il Costo Totale del Credito (CTC) e l’Importo Totale Dovuto (ITD) – i quali rappresentano elementi standardizzati, utili e sufficienti per comprendere ogni aspetto economico del contratto, compreso il TAEG stesso. Infatti, nei casi analizzati, gli stessi Collegi ABF, pur vincolati a un orientamento ormai discutibile, non hanno potuto ignorare gli errori sistemici emersi dalla lettura delle Informazioni Standard.
Le conclusioni ricorrenti ne sono prova:
- ABF 12982/24 e : riconosciuta l’indeterminatezza del costo in violazione dell’art. 117 TUB;
- ABF 2080/25: erroneità dell’importo totale dovuto, con responsabilità precontrattuale;
- ABF 74/25, 79/25: condotta non trasparente e lesiva del principio di buona fede;
- ABF 4006/25 (che si allega): rappresentazione contrattuale opaca e fuorviante, incompatibile con gli obblighi informativi.
Tali evidenze dimostrano che l’approccio oggettivo al TAEG non solo è possibile, ma necessario, e che qualsiasi sistema di verifica (arbitrale o non) che non lo recepisca integralmente rischia di perpetuare l’errore.
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[1] V. Violazione della buona fede contrattuale: quando il TAEG non rispecchia il costo totale del credito. – Diritto del Risparmio.
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