Analisi critica del parere del Consiglio di Stato sulle modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
1. Introduzione e contesto normativo.
Il Consiglio di Stato, con il parere n. 00910/2024 del 1° agosto 2024, ha esaminato lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). Questo intervento si inserisce in un complesso quadro normativo:
a) Legge delega n. 155/2017 per la riforma delle discipline della crisi d’impresa
b) D.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)
c) Legge n. 20/2019 per disposizioni integrative e correttive
d) Legge di delegazione europea n. 53/2021
e) Direttiva UE 2019/1023 (c.d. Insolvency)
L’obiettivo primario è allineare la normativa italiana alle direttive europee e perfezionare gli strumenti introdotti dal Codice del 2019, migliorando l’efficacia nella gestione delle crisi aziendali.
2. Struttura e ambito del decreto.
Il decreto si compone di 57 articoli che modificano estensivamente il Codice. Le principali aree di intervento includono:
– Definizioni e ambito applicativo (art. 1-2)
– Composizione negoziata della crisi (art. 5-7)
– Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (art. 8-27)
– Liquidazione giudiziale (art. 28-40)
– Sovraindebitamento ed esdebitazione (art. 41-43)
– Gruppi di imprese (art. 44-46)
– Disposizioni di coordinamento e transitorie (art. 47-57)
3. Analisi critica delle principali osservazioni del Consiglio di Stato
3.1 Definizione di “consumatore” (Art. 1)
Il Consiglio suggerisce di sostituire “in tale qualità” con “nella qualità di consumatore”. Questa modifica, apparentemente minore, ha implicazioni significative:
– Chiarisce l’ambito soggettivo di applicazione della norma
– Previene potenziali abusi nell’accesso agli strumenti di regolazione della crisi
– Allinea la definizione agli orientamenti giurisprudenziali europei sulla nozione di consumatore
3.2 Composizione negoziata della crisi (Art. 5)
Il Consiglio invita a una formulazione più esplicita sui presupposti della composizione negoziata. Questa osservazione tocca un punto cruciale:
– Enfatizza l’importanza degli strumenti di allerta precoce, in linea con la direttiva 2019/1023/UE
– Mira a incentivare l’intervento tempestivo nelle situazioni di difficoltà finanziaria
– Potrebbe richiedere una ridefinizione dei parametri di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario”
3.3 Requisiti di indipendenza dell’esperto (Art. 5, comma 3)
La proposta di chiarire la distinzione tra attività inerenti al ruolo di esperto e attività incompatibili solleva questioni fondamentali:
– Definizione più precisa del concetto di indipendenza nel contesto delle procedure di crisi
– Potenziale impatto sulla disponibilità di professionisti qualificati
– Necessità di bilanciare l’esigenza di imparzialità con l’utilità di competenze specifiche nel settore
3.4 Transazione su crediti tributari e contributivi (Art. 16)
Le osservazioni del Consiglio su questo punto sono particolarmente rilevanti:
– La richiesta di esplicitare i criteri per l’individuazione dell’organo competente mira a prevenire conflitti di competenza e assicurare uniformità applicativa
– La proposta di prevedere termini e modalità di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate incrementerebbe la trasparenza del processo
– L’innalzamento della percentuale di soddisfacimento dei crediti per il cram down da 40% a 70% richiede una giustificazione approfondita, considerando il potenziale impatto sulla fattibilità dei piani di ristrutturazione
3.5 Concordato preventivo (Art. 21)
L’invito a riconsiderare la formulazione relativa all’omologazione del concordato in continuità aziendale solleva questioni complesse:
– Bilanciamento tra tutela dei creditori pubblici e necessità di favorire la continuità aziendale
– Potenziale impatto sulla propensione degli imprenditori a ricorrere allo strumento del concordato
– Necessità di chiarire il ruolo e il peso del voto dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
3.6 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (Art. 43)
Le perplessità sollevate sulla modifica dell’articolo 283 toccano punti critici:
– La mancanza di parametri certi per la definizione di incapienza potrebbe generare incertezza applicativa
– La valutazione delle utilità sopravvenute richiede criteri oggettivi per evitare disparità di trattamento
– Il bilanciamento tra la tutela dei creditori e l’obiettivo di offrire una “seconda chance” al debitore merita un’attenzione particolare.
4. Implicazioni sistemiche e considerazioni critiche.
4.1 Coerenza con il quadro normativo europeo
Il parere evidenzia la necessità di un allineamento più stringente con la direttiva 2019/1023/UE, in particolare per:
– Strumenti di allerta precoce
– Tempestività delle procedure
– Tutela dei diritti dei lavoratori nelle ristrutturazioni
4.2 Impatto sulla prassi giudiziaria e professionale
Le modifiche proposte potrebbero avere ricadute significative su:
– Interpretazione giurisprudenziale delle norme sulla crisi d’impresa
– Prassi degli operatori del settore (professionisti, tribunali, creditori)
– Formazione specialistica richiesta ai professionisti coinvolti
4.3 Equilibrio tra interessi contrapposti
Il decreto cerca di bilanciare diverse esigenze, tra cui:
– Tutela dei creditori vs. salvaguardia della continuità aziendale
– Celerità delle procedure vs. garanzie procedurali
– Autonomia negoziale vs. controllo giudiziale
4.4 Impatto economico e sociale
Le modifiche proposte potrebbero influenzare:
– La propensione delle imprese a ricorrere agli strumenti di composizione della crisi
– L’attrattività del sistema italiano per gli investitori esteri
– Il tessuto economico-sociale, specialmente in relazione alle PMI
5. Conclusioni e prospettive future.
Il parere del Consiglio di Stato offre spunti preziosi per il perfezionamento del decreto, evidenziando la necessità di:
– Maggiore chiarezza e precisione normativa
– Coerenza interna al sistema e allineamento con il diritto UE
– Bilanciamento tra diverse esigenze di policy
L’accoglimento delle osservazioni potrebbe contribuire a un quadro normativo più efficace e coerente. Tuttavia, resta da valutare l’impatto pratico delle modifiche proposte, che richiederà un attento monitoraggio nella fase di implementazione.
Infine, emerge la necessità di un approccio flessibile alla normativa sulla crisi d’impresa, capace di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del contesto economico, come dimostrato dalle recenti crisi globali.
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Founder dello Studio Legale “Mandico & Partners”. Contatti: 0817281404 - avvocatomandico@libero.it