Nota a Cass. Civ., Sez. II, 6 luglio 2021, n. 19051.
Redazione
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Seconda Sezione Civile ha statuito il seguente principio di diritto: “l’assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento a norma dell’art. 1988 cod. civ., implicando di conseguenza, la presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante, fino a che l’emittente non fornisca la prova dell’inesistenza, dell’invalidità o dell’estinzione di tale rapporto“.
Qui l’ordinanza.