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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 23 dicembre 2020, n. 29411.
di Donato Giovenzana
La Prima Sezione della Suprema Corte, in esito ad un organico e significativo excursus in subjecta materia, ha espresso, nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, i seguenti principi di diritto:
- “In materia di contratto di conto corrente bancario, la decorrenza della prescrizione delle rimesse solutorie in conto passivo, operate cioè su di un conto in passivo, quando non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure su di un conto scoperto, essendo i versamenti destinati a coprire quella parte del passivo eccedente il limite dell’accreditamento, matura sempre dalla data del pagamento.
- Il deferimento del giuramento estimatorio non è ammesso nel caso in cui, trattandosi di stabilire l’ammontare della somma dovuta al creditore, il giudice abbia acquisito gli elementi di prova utili per tale accertamento.”
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