Nota a AAS, 5 settembre 2026, n. 913.
Con la decisione in oggetto, l’Arbitro Assicurativo ha negato la restituzione della polizza non goduta al ricorrente, se tale richiesta tragga titolo dallo scioglimento del contratto assicurativo.
*****
1. Il caso.
Il ricorrente acquistava una polizza RC Auto tramite l’intermediario resistente. Successivamente, il ricorrente stesso dichiarava di aver venduto l’automobile assicurato e di aver, nell’immediatezza, contattato telefonicamente il servizio di assistenza chiedendo la sospensione della polizza. Tuttavia, il ricorrente lamentava che l’operatore dell’intermediario suggerisse, invece, di interrompere, anziché sospendere, la polizza, rassicurandolo che avrebbe ottenuto il rimborso integrale in tempi rapidi. Al che, il ricorrente riceveva un rimborso che riguardava esclusivamente la quota residua della garanzia RC auto, come indicato nel fascicolo informativo, e non le quote di premio relative alle garanzia accessorie; dunque, ne lamentava sia la chiarezza dello stesso fascicolo e sia la condotta dell’operatore nella gestione della richiesta di sospensione della polizza, perché, a suo parere, è stato indotto a interrompere piuttosto che a sospendere il contratto, senza che fossero rese chiare le condizioni di rimborso della quota non goduta del premio.
2. Le contestazioni dell’intermediario.
L’intermediario, al contrario, deduceva l’infondatezza della domanda del ricorrente, poiché la vendita dell’autovettura avrebbe determinato la cessazione del rischio e, conseguentemente, lo scioglimento automatico del contratto, rendendo inaccoglibile la richiesta di sospensione, inoltre, deduceva che, nell’immediatezza della comunicazione del ricorrente di voler chiudere la polizza, lo stesso resistente provvedeva al rimborso della quota del premio non goduta; precisava, così, di aver restituito solo la quota di premio relativa alla copertura RC Auto, al netto di imposte e contributo al SSN, senza estendere il rimborso alle garanzie accessorie in conformità al dettato normativo e alle condizioni generali.
3. La decisione dell’Arbitro Assicurativo.
Il Collegio dell’Arbitro Assicurativo definisce, preliminarmente, quali siano le ripercussioni giuridiche di una vendita di un veicolo assicurato sulle polizze stipulate. Nel farlo, esso richiama l’art 171, primo comma[1], del codice delle Assicurazioni Private[2] e la disciplina del D.M., 1° aprile 2008, n. 86[3], all’art. 10[4], i quali derogano ai princìpi di diritto del nostro codice civile, fissati all’art. 1896[5] in materia di cessazione del rischio secondo cui il contratto è sciolto se il rischio ha cessato di esistere; in questo caso, quanto al pagamento del premio, gli effetti dello scioglimento devono decorrere da quando l’assicuratore ha notizia, e comunque, in ogni caso, per il principio di indivisibilità del premio sono dovuti i premi relativi al “periodo di assicurazione in corso”, per il quale deve intendersi la durata alla quale deve essere rapportato il premio stabilito.
3.1. L’estensibilità alle garanzie accessorie dell’art. 171 CAP.
L’arbitro assicurativo sottolinea, inoltre, come le due norme precedentemente richiamate (art. 171 CAP e art. 10, D.M. n. 86/2008) non precisano nulla se tale rimborso possa comprendere anche la quota di premio riferibile alle garanzie accessorie stipulate congiuntamente con la R.C. Auto.
Per di più, lo stesso Collegio evidenzia che non è neanche risolutivo richiamare la norma dell’art. 334 CAP[6] se lo si interpretasse come una mera indicazione delle componenti che devono essere detratte dalle somme da restituire.
Giova segnalare che l’art. 170-bis CAP, al suo comma 1bis[7], in tema di risoluzione alla scadenza naturale del contratto, contiene l’estensione della regola suddetta per l’assicurazione R.C. Auto anche ai rischi accessori; dunque, una scelta legislativa di assoggettare ad un unico regime unitario sia la garanzia R.C. Auto, sia le polizze accessorie sottoscritte. Tuttavia, è utile anche evidenziare che un’applicazione così estensiva ad altri àmbiti di una simile regola imporrebbe una ratio giustificatrice.
Nondimeno, l’art. 1918 c.c., rubricato «Alienazione delle cose assicurate», che con riferimento alle ipotesi di vendita dell’autoveicolo sul quale insistono polizze attinenti al ramo danni, statuisce che “1. L’assicurato, che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione e all’acquirente l’esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell’alienazione. 2. I diritti e gli obblighi dell’assicurato passano all’acquirente, se questi, avuta notizia dell’esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione, non dichiara all’assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso”. Perciò, tale disposizione fa sì che il contratto assicurativo, in deroga all’art. 1896 c.c., non si sciolga per l’effetto dell’alienazione delle cose assicurate, ma si trasferisca all’acquirente, salvo il caso di disdetta da parte o di quest’ultimo o dell’assicuratore. Anche la giurisprudenza di legittimità è solita ritenere non applicabile l’art. 1918 c.c. all’assicurazione della responsabilità civile, poiché il rischio non riguarda una cosa determinata ma l’intero patrimonio dell’assicurato[8].
3.2. La natura obbligatoria e la connotazione di specialità della disciplina della R.C. Auto.
Dunque, il collegio assicurativo specifica che la disciplina in materia di R.C. Auto sia connotata da specialità propria, anche giustificata dalla sua natura obbligatoria, e non estensibili, salva espressa previsione di legge, ad altre coperture per rischi differenti, a prescindere dall’essere sottoscritte, e per le quali deve valere la disciplina di diritto generale, salva deroga pattizia, con il solo limite di quelle inderogabili ex art. 1932 cod. civ.
Di conseguenza, il contratto potrebbe certamente prevedere, in favore del contraente, il diritto alla restituzione della quota parte di premio pagata e non goduta anche con riferimento alle garanzie.
Nel caso di specie, le condizioni generali derogano all’art. 1918 c.c., come allegato dal ricorrente. È per questo motivo che l’arbitro ha ritenuto non fondata la richiesta dello stesso di restituzione del resto del valore della polizza non goduta e non rimborsata, se tale tragga titolo nello scioglimento del contratto.
3.3. Le condotte dell’operatore.
Il collegio in questo caso rileva come il ricorrente qualifichi la domanda come un risarcimento del danno per una condotta scorretta dell’operatore.
È utile richiamare l’art. 54 del Regolamento IVASS, 2 agosto 2018, n. 40[9] il quale richiama regole di condotta che operano non solo nella fase di primo collocamento di un prodotto assicurativo, ma bensì anche nella gestione contrattuale dello stesso.
Nel dettaglio della gestione di una richiesta tramite call center, sebbene dettato per la fase di collocamento a distanza di prodotti assicurativi, si deve ricordare che l’art. 76[10] dello stesso Regolamento, porta a definire delle regole generali al quale il canale di contatto deve adeguarsi conformarsi; perciò, l’intermediario che si avvale di tali canali assume la piena responsabilità dell’operato degli addetti, ed individua un collaboratore, per ogni sede, al fine di coordinare e controllare le attività; inoltre, gli addetti devono possere competenze specifiche e un’appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti.
Anche in tali casi opera l’art. 1228 c.c. e la sua regola generale per la quale “il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatto dolosi o colposi commessi da questi”. E, sotto il profilo probatorio, il costante orientamento della giurisprudenza è quello secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento […] mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”[11], da intendersi applicabile anche alla fase in executivis del contratto.
Per tali ragioni, il collegio assicurativo non ha ravveduto un comportamento scorretto dell’operatore dell’intermediario nel proporre al ricorrente la risoluzione del contratto e non la sospensione della polizza che non era possibile attivare, dato che era l’unica soluzione possibile, anche alla luce di una lettura delle condizioni generali del contratto.
______________________________________________________________________
[1] Cfr. l’art. 171 del Codice delle Assicurazioni Private, rubricato «Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante», il quale stabilisce che: “1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti: a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’articolo 334; b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente; c) la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio. 2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’impresa di assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione. 3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell’IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico”.
[2] Ci si riferisce al D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
[3] Cfr. il D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico, 1° aprile 2008, n. 86, recente «Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private».
[4] Cfr. l’Art. 10, D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico, 1° aprile 2008, n. 86, rubricato «Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante» il quale recita: “1. In caso di documentato trasferimento di proprietà del veicolo o del natante che comporti la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo o natante di proprietà dell’alienante, l’alienante richiede all’impresa di assicurazione la sostituzione del contratto per altro veicolo o natante di sua proprietà, del quale fornisce gli elementi identificativi. 2. L’impresa, ricevuta la richiesta di sostituzione, procede al ricalcolo del premio ed all’eventuale conguaglio. L’impresa, entro cinque giorni dal pagamento del conguaglio di premio, se dovuto, ovvero, ove non sia dovuto alcun conguaglio, dalla richiesta, rilascia il certificato di assicurazione e il contrassegno relativi al nuovo veicolo. 3. La garanzia è valida dalla data del rilascio del nuovo certificato e del nuovo contrassegno previo l’eventuale conguaglio del premio. 4. In caso di documentato trasferimento di proprietà del veicolo o del natante che comporti la risoluzione del contratto, l’impresa restituisce al contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’articolo 334 del Codice. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in caso di documentata
demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo che comporti la risoluzione del contratto”.
[5] Cfr. l’art. 1896 c.c., rubricato «Cessazione del rischio durante l’assicurazione», il quale dispone, al primo comma, che: “Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero”.
[6] Cfr. l’art. 334 CAP, rubricato «Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti», che statuisce: “1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell’impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell’impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L’impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l’importo del contributo. 3. Per l’individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano altresì a titolo di acconto una somma pari all’85 per cento del contributo dovuto per l’anno precedente; per esigenze di liquidità l’acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire ai sensi del presente comma.”
[7] Cfr. l’art. 170-bis CAP, rubricato «Durata del contratto», il quale al comma 1-bis, che dispone: “La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori”.
[8] Cfr. Cass. civ., n. 678/1966
[9] Cfr. art. 54, Regolamento IVASS, 2 agosto 2018, n. 40, rubricato «Regole generali di comportamento), il quale recita: “1. Nello svolgimento dell’attività di distribuzione e, in particolare, nell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, i distributori devono: a) comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi; b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali eventualmente operano; c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati”.
[10] L’art. 76 del Regolamento IVASS n. 40/2018, rubricato «Utilizzo di call center», dispone: “1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro possono avvalersi di call center per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza a condizione che: a) l’impresa si avvalga di addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilità del relativo operato. In tale ultimo caso, l’impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del coordinamento e del controllo dell’attività svolta dal call center; b) l’intermediario assuma la piena responsabilità dell’operato degli addetti e individui, per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività. 2. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del call center: a) siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto disposto dalla Parte IV; b) forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, la denominazione dell’impresa di assicurazione e, in caso di call center dell’intermediario, anche il nominativo di quest’ultimo; c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali. 3. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraente: a) possa, a richiesta, essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del controllo del call center; b) riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile”.
[11] Cfr. Cass. civ., n. 13533/2021.
Seguici sui social:
Info sull'autore
Laureato in Giurisprudenza, presso l'Università Roma Tre, con una tesi in diritto privato, sulla fideiussione del socio, del consumatore e del familiare. Ha svolto la pratica forense, occupandosi principalmente di diritto civile e diritto amministrativo, in uno studio legale a Roma. Ha conseguito il Master di secondo livello in "Diritto d'impresa" presso la Luiss School of Law - Università Luiss Guido Carli. Collabora con riviste giuridiche online.