Sussistono i gravi motivi per la sospensione dell’efficacia esecutiva del precetto qualora il credito esigibile non sia più ricavabile dal solo contratto di mutuo originariamente azionato, essendo state modificate le condizioni economiche del rapporto tramite una successiva rinegoziazione avvenuta in forma non solenne. In tale ipotesi, si rende necessario rimettere al giudizio di merito l’accertamento circa l’eventuale natura novativa di tale accordo successivo, al fine di accertare se l’originario contratto di mutuo (titolo azionato) abbia conservato o meno la propria valenza di titolo esecutivo
Costituisce grave motivo di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo l’impossibilità di rilevare il metodo di calcolo concretamente adottato dall’istituto di credito a seguito di modifiche all’intera stesura del piano di ammortamento successive alla stipula contrattuale. Nello specifico, l’oggettiva impossibilità di desumere dalla lettura del piano aggiornato se la banca abbia inteso, o meno, mantenere immodificabile – come da piano di ammortamento originario – la quota capitale nel corso della durata del mutuo, inficia la chiarezza delle pattuizioni e impone l’approfondimento nella successiva fase di merito.