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Nota a Trib. Lecce, Sez. III, 17 giugno 2026, n. 2251.

Il Collegio esclude l’applicabilità del meccanismo estintivo in presenza di una sospensione derivante dalla perdita di efficacia del titolo esecutivo, pur a fronte della fissazione del termine per l’introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.

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Con la sentenza n. 2251/2026 il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, ha affrontato una questione processuale di particolare interesse concernente il rapporto tra la sospensione del processo esecutivo prevista dall’art. 623 c.p.c. e il meccanismo estintivo disciplinato dall’art. 624, comma 3, c.p.c.

La vicenda trae origine da una procedura esecutiva presso terzi già sospesa a seguito della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo giudiziale disposta dal giudice della cognizione. Successivamente, nell’ambito di una opposizione all’esecuzione proposta dal debitore, il Giudice dell’Esecuzione, preso atto della sospensione già operante ai sensi dell’art. 623 c.p.c., assegnava alle parti il termine perentorio previsto dall’art. 616 c.p.c. per l’introduzione del giudizio di merito.

Decorso inutilmente tale termine, il debitore chiedeva la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, sostenendo che la mancata instaurazione del giudizio di merito dovesse determinare gli effetti previsti dall’art. 624, comma 3, c.p.c.

Il Tribunale ha tuttavia escluso tale conclusione, ritenendo che la causa estintiva prevista dall’art. 624, comma 3, c.p.c. presupponga necessariamente una sospensione del processo esecutivo richiesta e disposta ai sensi dell’art. 624, comma 1, c.p.c., nell’ambito dell’opposizione esecutiva. In assenza di tale presupposto, il mero decorso del termine assegnato ai sensi dell’art. 616 c.p.c. non sarebbe idoneo a determinare l’estinzione della procedura.

Secondo il Collegio, la sospensione disciplinata dall’art. 623 c.p.c. costituisce una forma di sospensione “esterna”, conseguente alla perdita di efficacia esecutiva del titolo e destinata a mantenere il processo esecutivo in una situazione di quiescenza fino al venir meno della causa sospensiva o all’adozione di un diverso provvedimento tipico previsto dall’ordinamento. Particolarmente significativa appare l’affermazione secondo cui l’art. 624, comma 3, c.p.c. configura una fattispecie estintiva di carattere tipico e di stretta interpretazione, non suscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente contemplati dal legislatore. Per il Tribunale, la mancata introduzione del giudizio di merito può produrre effetti esclusivamente rispetto all’opposizione proposta, ma non può estendersi sino a determinare l’estinzione del processo esecutivo in assenza di una sospensione concessa ai sensi dell’art. 624 c.p.c.

La decisione affronta inoltre, seppur incidentalmente, il tema della contestata titolarità del credito in capo al soggetto intervenuto nella procedura esecutiva, escludendo che la pendenza di un giudizio revocatorio relativo alla cessione del credito possa assumere rilievo decisivo ai fini della definizione del reclamo, trattandosi di vicenda ancora sub iudice e comunque idonea, in ipotesi, a incidere soltanto sull’efficacia dell’atto di cessione.

La pronuncia si inserisce nel più ampio dibattito giurisprudenziale relativo ai rapporti tra opposizione all’esecuzione, sospensione del processo esecutivo e cause di estinzione della procedura, confermando un orientamento rigoroso in tema di tipicità delle fattispecie estintive. Non meno significativo è il fatto che il Tribunale abbia disposto la compensazione integrale delle spese di lite, espressamente motivata dalla peculiarità della questione controversa, riconoscendo così la particolare complessità interpretativa della problematica sottoposta al suo esame.

La sentenza n. 2251/2026 rappresenta pertanto un interessante contributo sul coordinamento tra gli artt. 616, 623 e 624 c.p.c., ribadendo che il meccanismo estintivo previsto dall’art. 624, comma 3, resta confinato alle sole ipotesi nelle quali la sospensione del processo esecutivo sia stata effettivamente richiesta e disposta ai sensi del primo comma della medesima disposizione.

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