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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 25 marzo 2026, n. 7134.

di Valentino Vecchi

Valentino Vecchi & Partners

Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione – confermando il decreto con il quale il Tribunale di Roma, nell’ambito di una procedura fallimentare, aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo promosso dalla banca esclusa (dunque rigettando il ricorso della banca) – ha sanzionato l’istituto di credito per aver concesso finanziamenti a impresa già in stato di decozione, condotta che da un lato può determinare l’aggravamento della crisi dell’impresa e dall’altro finisce per posticipare l’emersione dello stato di insolvenza.

Il caso riguarda l’esclusione dal passivo fallimentare del credito discendente da due finanziamenti concessi ex legge n.40/2020 (decreto liquidità) in piena emergenza Covid, finanziamenti garantiti da MCC di cui uno occorso per il consolidamento di preesistenti passività di conto corrente sprovviste di garanzia.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il Fallimento aveva eccepito che la condotta della banca aveva contribuito ad aggravare il dissesto della società (poi fallita), circostanza comportante la nullità dei contratti di finanziamento ex art.1418 c.c. – nullità discendente dalla violazione del precetto penale disciplinato all’art.217, comma primo, n.4 della legge fallimentare – e l’irripetibilità delle somme erogate per contrarietà al buon costume ex art.2035 c.c..

Il Tribunale capitolino, nel rigettare l’opposizione, aveva osservato che “l’abusiva concessione del credito si configura quando un soggetto finanziatore, con dolo o colpa, concede o continua a concedere credito in favore di un imprenditore che versi in stato d’insolvenza o comunque di crisi conclamata ed in assenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento della crisi”, precisando chesi tratta di un illecito che deriva dal mancato adempimento da parte del finanziatore ai doveri primari di sana e prudente gestione che gravano sullo stesso e presuppone l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività”.

Pertanto il Tribunale, avendo accertato che la banca era a conoscenza dello stato di insolvenza dell’impresa e che per effetto dei finanziamenti erogati si era aggravato il dissesto della stessa, aveva dichiarato la nullità dei contratti di finanziamento ex art.1418 c.c. e – trattandosi di prestazione contraria al buon costume – l’irripetibilità delle somme erogate ex art.2035 c.c..

La Corte di Cassazione, premettendo che le statuizioni di merito sono insuscettibili di sindacato in sede di legittimità, ha ritenuto che le statuizioni del Tribunale “sono, sul piano giuridico, senz’altro corrette”.

Gli ermellini hanno anzitutto chiarito che “non v’è dubbio che, in linea di principio, il contratto lesivo dei diritti dei creditori, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, non è, di per sé, illecito e che [la] sua conclusione non è, pertanto, nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l’ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia (cfr. Cass. n. 23159 del 2014; Cass. n. 19196 del 2016; Cass. n. 15844 del 2022)”.

Nel caso di specie, tuttavia, essendo stata accertata una violazione di natura penale, si tratta di un’ipotesi di “reato-contratto”, qualificazione che giustifica la declaratoria di nullità del contratto ex art.1418 c.c..

Per quanto concerne la conseguente irripetibilità degli importi erogati, secondo la Cassazione, “ai fini dell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma erano anche quelle che non rispondevano ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa”.

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