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Nota a Trib. Matera, 23 gennaio 2026, n. 47.

di Alessio Buontempo

Associate presso Giovannelli e Associati

Con la sentenza n. 47 del 23 gennaio 2026 il Tribunale di Matera si è pronunciato su una controversia avente ad oggetto la responsabilità di un intermediario finanziario per perdite subite da un investitore retail a seguito della negoziazione, tramite piattaforma di trading online, di un ETC (exchange traded commodity) a leva giornaliera, ovverosia strumenti caratterizzati da un’elevata sofisticazione tecnica e da un profilo di rischio difficilmente comprensibile per il risparmiatore medio.

 

1. Il fatto.

La vicenda trae origine dalla sottoscrizione, da parte dell’attore, di un contratto per la prestazione di servizi di investimento con l’intermediario convenuto, concluso in modalità telematica mediante adesione alle condizioni generali predisposte dalla banca. Il contratto disciplinava la prestazione di servizi di (i) ricezione e trasmissione di ordini; (ii) esecuzione di ordini per conto del cliente; (i) accesso a una piattaforma di trading online.

L’attore, qualificabile come investitore retail, aveva compilato il questionario MiFID fornendo informazioni sul proprio profilo finanziario, sull’esperienza in materia di investimenti e sugli obiettivi perseguiti. Sulla base di tali dichiarazioni, l’intermediario aveva abilitato l’operatività anche su strumenti finanziari complessi.

Nel corso del rapporto, l’attore procedeva all’acquisto del titolo WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged, ETC caratterizzato da una leva finanziaria giornaliera, il cui obiettivo è quello di generare un rendimento complessivo pari al triplo del rendimento giornaliero dell’indice “NASDAQ Commodity Crude Oil Er”.

La sentenza sottolinea come tali strumenti siano destinati a operazioni speculative di brevissimo termine e che il loro funzionamento risulta difficilmente comprensibile per un investitore retail medio, soprattutto in assenza di una informativa mirata e personalizzata.

L’attore conveniva pertanto in giudizio l’intermediario finanziario deducendo di aver subito una perdita patrimoniale rilevante a seguito dell’acquisto del suddetto titolo. In particolare, secondo la prospettazione attorea, l’investimento era stato eseguito in assenza di una corretta e completa informativa circa le caratteristiche e i rischi del prodotto, nonché senza una adeguata valutazione di coerenza rispetto al proprio profilo di rischio. In particolare, l’attore lamentava di non essere stato posto nella condizione di comprendere che il prodotto in questione fosse destinato a operazioni speculative di brevissimo termine e che il meccanismo di leva giornaliera potesse generare perdite significative anche in presenza di andamenti di mercato apparentemente favorevoli.

L’intermediario si costituiva in giudizio contestando integralmente le domande attoree, deducendo: (i) di aver regolarmente adempiuto agli obblighi informativi, mettendo a disposizione del cliente tutta la documentazione prevista dalla normativa di settore; (ii) che il cliente era stato reso edotto dei rischi connessi agli strumenti a leva mediante avvertenze chiare e accessibili sulla piattaforma; (iii) che la profilazione MiFID risultava coerente con l’operatività posta in essere; (iv) che l’investimento era stato effettuato su iniziativa esclusiva dell’investitore, in piena autonomia decisionale.

L’intermediario evidenziava inoltre che la perdita subita dall’attore era conseguenza dell’andamento del mercato e delle caratteristiche intrinseche dello strumento, e non di una propria condotta inadempiente.

 

2. La natura e la complessità dello strumento finanziario.

Un passaggio centrale della motivazione è rappresentato dalla qualificazione dell’ETC a leva 3x come strumento finanziario altamente complesso e rischioso.

Nella pronuncia il Tribunale sottolinea come tali prodotti (i) replichino con effetto moltiplicativo l’andamento giornaliero del sottostante; (ii) siano soggetti a meccanismi di ribilanciamento quotidiano (daily reset); (iii) presentino effetti cumulativi che possono condurre a risultati significativamente diversi rispetto all’andamento di medio-lungo periodo del sottostante.

Secondo il giudice, tali caratteristiche rendono lo strumento intrinsecamente inadatto a investitori retail privi di specifiche competenze finanziarie, se non adeguatamente informati e consapevoli della natura prettamente speculativa dell’operazione.

 

3. Gli obblighi informativi e di adeguatezza dell’intermediario.

Il Tribunale nel caso di specie ritiene che l’intermediario abbia correttamente assolto agli obblighi informativi e, richiamando i principi della normativa MiFID e del TUF, ribadisce che l’intermediario è tenuto a: (i) acquisire informazioni complete sul cliente; (ii) valutare l’adeguatezza dell’operazione; e (iii) fornire un’informativa chiara, corretta e non fuorviante.

Di particolare rilievo è l’affermazione secondo cui l’adempimento degli obblighi informativi non può esaurirsi nella mera disponibilità formale dei documenti, soprattutto quando si tratti di strumenti finanziari complessi.

La sentenza valorizza un approccio sostanzialistico, evidenziando che l’intermediario deve dimostrare di aver effettivamente messo l’investitore in condizione di comprendere il funzionamento del prodotto i rischi specifici connessi e l’inadeguatezza dell’investimento rispetto a un orizzonte temporale non coerente.

 

4. Il nesso causale e la prova liberatoria dell’intermediario.

La decisione dedica ampio spazio all’analisi del nesso causale tra la condotta dell’intermediario e il danno subito dall’investitore.

In linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Tribunale afferma che, trattandosi di un giudizio volto alla declaratoria dell’inadempimento contrattuale dell’intermediario finanziario va verificato se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal Tuf, nonché dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell’onere della prova: l’investitore deve allegare l’inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell’intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l’intermediario, a sua volta, deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta.

Tale prova liberatoria, secondo il giudice, non può essere desunta: (i) né dalla mera esperienza pregressa dell’investitore; (ii) né dall’accesso a documentazione tecnica; (iii) né dall’utilizzo di una piattaforma digitale.

Nel caso di specie, l’attore aveva sostenuto che la perdita fosse conseguenza diretta della mancata o inadeguata informazione in ordine alle caratteristiche dell’ETC a leva, nonché di una erronea valutazione del proprio profilo di rischio. Tuttavia, tale impostazione viene ritenuta insufficiente dal Tribunale, il quale evidenzia come la domanda risarcitoria fosse priva di una specifica dimostrazione del collegamento causale tra le asserite violazioni e la decisione di investimento.

In particolare, il giudice osserva che l’attore non aveva allegato né provato che, ove correttamente informato, avrebbe adottato una diversa decisione di investimento. Mancava, dunque, quella prova – anche presuntiva – della c.d. “causalità decisionale”, ossia della concreta incidenza della condotta dell’intermediario sulla formazione della volontà negoziale dell’investitore.

Il Tribunale chiarisce che non è sufficiente affermare che l’investimento sia risultato economicamente svantaggioso per ritenere integrato il nesso causale, poiché una simile impostazione condurrebbe a una indebita sovrapposizione tra danno-evento e danno-conseguenza, finendo per imputare all’intermediario il rischio tipico dell’operazione finanziaria.

Sotto questo profilo, la sentenza opera una netta distinzione tra:

  • la perdita derivante dall’andamento sfavorevole del mercato o dalla natura intrinsecamente rischiosa dello strumento;
  • la perdita causalmente imputabile a una violazione degli obblighi informativi, che presuppone la prova che l’investitore abbia assunto il rischio in modo inconsapevole o sulla base di una rappresentazione distorta dell’operazione.

Il giudice valorizza altresì il comportamento dell’investitore, rilevando come la documentazione contrattuale e informativa messa a disposizione dall’intermediario consentisse una comprensione delle caratteristiche essenziali dello strumento, inclusa la leva finanziaria e il rischio di perdita rapida del capitale investito. In tale contesto, l’assenza di contestazioni specifiche sulla non comprensibilità delle informazioni fornite rafforza la conclusione circa la mancanza di un nesso eziologico tra condotta e danno.

Di particolare rilievo è l’affermazione secondo cui l’onere della prova del nesso causale non può essere invertito in via automatica a carico dell’intermediario, neppure in presenza di strumenti complessi o di investitori non professionali. La tutela rafforzata dell’investitore non si traduce, secondo il Tribunale, in una presunzione assoluta di causalità, ma richiede comunque un minimo sforzo allegatorio e probatorio in ordine alla concreta incidenza della violazione lamentata.

La decisione si inserisce, pertanto, in un orientamento volto a evitare che il giudizio sul nesso causale venga ridotto a una valutazione ex post dell’esito dell’investimento, ribadendo che la responsabilità dell’intermediario non può essere configurata come responsabilità di risultato, ma resta ancorata alla prova di una effettiva interferenza nella sfera decisionale dell’investitore.

 

5. Osservazioni conclusive.

La sentenza del Tribunale di Matera offre l’occasione per alcune riflessioni di carattere sistematico in tema di responsabilità dell’intermediario finanziario e tutela dell’investitore retail.

In primo luogo, la pronuncia ribadisce che la disciplina dei servizi di investimento non può essere interpretata nel senso di garantire l’investitore contro ogni esito negativo dell’operazione, ma mira piuttosto a garantire che le scelte di investimento siano assunte in un contesto di informazione adeguata e consapevole. In tale prospettiva, il rischio economico resta, in ultima analisi, a carico dell’investitore, salvo che sia dimostrato che esso sia conseguenza diretta di una condotta inadempiente dell’intermediario.

In secondo luogo, la sentenza si segnala per l’attenzione riservata al tema del nesso di causalità, affrontato non come un elemento meramente formale, ma come snodo essenziale per delimitare l’area della responsabilità contrattuale dell’intermediario. L’approccio adottato dal Tribunale appare volto a evitare una indebita dilatazione della tutela risarcitoria, che rischierebbe di trasformare l’intermediario in un garante del risultato dell’investimento.

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