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di Luca Cardi

Banca Popolare di Fondi - Servizi Legali

La magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova:

la bellezza della velocità

(Filippo Tommaso Marinetti, Teoria e invenzione futurista)

 

Per giungere alla concezione futurista del provvisorio,

del veloce e dell’eroico sforzo continuo,

bisogna bruciare la tonaca nera,

simbolo di lentezza e fondere tutte le campane

per farne altrettante rotaie di nuovi treni ultra-veloci

(Filippo Tommaso Marinetti, Teoria e invenzione futurista)

 

“La magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità”. Confessiamo, e già dagli ormai lontani tempi del liceo, di non aver mai avuto in gran simpatia il futurismo. In ispecie, quella sua illusione di “rovesciare” il mondo, per come era fino allora stato, in un tripudio di tecnologico progresso che spazzasse via il piccolo mondo antico in un capovolgimento dei valori su cui esso si fondava. Fino ad esaltare “il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno” e a porre l’inquietante interrogativo: “Volete dunque sprecare tutte le vostre forze migliori, in questa eterna ed inutile ammirazione del passato, da cui uscite fatalmente esausti, diminuiti e calpesti?”(Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo) .L’ insonnia febbrile e la bellezza della velocità divengono non strumenti (e già come tali sarebbero, a parer nostro, assai discutibili), ma valori e principi cui ispirare il proprio virile e inesausto agire. Tali futuristici insegnamenti parrebbero aver trovato – inter alia – plastica traduzione nel moderno capitalismo e nei traffici e nei commerci di cui esso vive e si sostanzia. Tutto deve consumarsi (come il fuoco che consuma un foglio di carta) in tempi ridotti. Verrebbe da dirsi all’istante. Chissà che, a differenza nostra, in quel di Bruxelles, non vi siano estimatori (consapevoli o inconsapevoli, poco conta) di questa Weltanschauung. Restringendo la nostra riflessione, come è d’uopo, dai massimi sistemi a più circoscritti e meno aerei ambiti, sarebbe sufficiente por mente alla normativa europea in materia di sistema di pagamenti, inequivocabilmente improntata a massimizzarne la rapidità, l’efficienza e l’automazione.

Il legislatore europeo ha dato ulteriore prova di tale sottintesa ratio dei propri provvedimenti nel Regolamento (Ue) 2024/886 Del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 13 marzo 2024 (cosiddetto Instant Payments Regulation, in sigla “IPR”) (d’ora in poi, “il Regolamento”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 19 marzo 2024 ed entrato in vigore il successivo 8 aprile. Il Regolamento prevede un pacchetto di misure che hanno trovato e troveranno applicazione nei Paesi membri dell’Unione Europea con gradualità (in considerazione che la valuta adottata da tali Paesi sia o meno l’euro) introducendo il cosiddetto “bonifico istantaneo”.

Queste le tempistiche di adeguamento:

A partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento (8 aprile 2024), i PSP di Stati Membri dell’Unione Europea che hanno adottato l’euro dovranno conformarsi:

  • all’obbligo di ricezione dei bonifici istantanei entro nove mesi (9 gennaio 2025);
  • all’obbligo di esecuzione dei bonifici istantanei entro diciotto mesi (9 ottobre 2025);
  • all’obbligo di garantire che le tariffe per i bonifici istantanei siano uguali a quelle dei bonifici tradizionali, entro nove mesi (9 gennaio 2025);
  • all’obbligo di verificare se un utente sia una persona o un’entità soggetta a misure restrittive finanziarie mirate, entro nove mesi (9 gennaio 2025);
  • all’obbligo di verifica della rispondenza del beneficiario, entro diciotto mesi (9 ottobre 2025).

A partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento, i PSP Stati Membri dell’Unione Europea che non hanno adottato l’euro dovranno conformarsi:

  • all’obbligo di ricezione e di esecuzione dei bonifici istantanei, rispettivamente, entro trentatré e trentanove mesi;
  • all’obbligo di garantire che le tariffe per i bonifici istantanei siano uguali a quelle dei bonifici tradizionali, entro trentatré mesi;
  • all’obbligo di verifica della rispondenza del beneficiario, entro trentanove mesi.

Tuttavia, se l’euro è introdotto come valuta prima di trentasei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, i PSP si conformano entro un anno dall’introduzione dell’euro come valuta.

Il Regolamento novella il precedente Regolamento (UE) n. 260/2012 (che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro) introducendo tra l’altro, all’art. 2 rubricato “Definizioni”, la definizione, per l’appunto, di “bonifico istantaneo”: «un bonifico che è eseguito immediatamente, 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario».

Tra le principali novità e obblighi per i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) si annoverano:

  • obbligo di Offerta del Servizio: i PSP che offrono bonifici tradizionali in euro devono obbligatoriamente offrire anche il servizio di invio e ricezione di bonifici istantanei.
  • esecuzione Immediata: il PSP del beneficiario deve mettere a disposizione di quest’ultimo l’importo dell’operazione entro dieci secondi dalla ricezione dell’ordine di pagamento da parte del PSP dell’ordinante.
  • disponibilità Continua: il servizio deve essere garantito 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario.
  • irrevocabilità dell’Ordine: una caratteristica intrinseca del bonifico, accentuata nella sua forma istantanea, è l’irrevocabilità dell’ordine una volta ricevuto dal PSP del pagatore. Pur potendosi, comunque, disporre il recall del bonifico.

Stabilisce il Regolamento (cfr. art. 5 bis denominato “Operazioni di bonifico istantaneo”) che i PSP (prestatori di servizi di pagamento) che offrono ai propri USP (utilizzatori di un sistema di pagamento, siano essi persone fisiche o giuridiche) un servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici, offrono altresì a tutti i loro USP un servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei, ulteriormente prevedendo che I PSP assicurino che tutti i conti di pagamento che sono raggiungibili per i bonifici ordinari siano raggiungibili anche per i bonifici istantanei 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario. Nell’effettuare bonifici istantanei, i PSP assicurano “che i pagatori possano impartire un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo attraverso tutti gli stessi canali di disposizione di ordine di pagamento attraverso cui possono impartire un ordine di pagamento per altri bonifici” (cfr. art. 5 bis, punto 4, lett. a). “Subito dopo il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, il PSP del pagatore verifica se siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per il trattamento dell’operazione di pagamento e se i fondi necessari siano disponibili, riserva o addebita l’importo dell’operazione di pagamento sul conto del pagatore e invia immediatamente l’operazione di pagamento al PSP del beneficiario” (cfr. art. 5 bis, punto 4, lett. b). “Entro dieci secondi dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento per un bonifico istantaneo da parte del PSP del pagatore, il PSP del beneficiario mette l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario nella valuta in cui il conto del beneficiario è denominato e conferma il completamento dell’operazione di pagamento al PSP del pagatore” (cfr. art. 5 bis, punto 4, lett. c). “Il PSP del beneficiario garantisce che la data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario corrisponda alla data in cui l’importo dell’operazione di pagamento è accreditato dal PSP del beneficiario sul conto di pagamento del beneficiario; e immediatamente dopo aver ricevuto conferma del completamento, o qualora non riceva tale conferma di completamento entro dieci secondi dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, il PSP del pagatore informa gratuitamente il pagatore, nonché, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, del fatto che l’importo dell’operazione di pagamento sia stato o meno messo a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario” (cfr. art. 5 bis, punto 4, lett. d ed e). “Qualora il PSP del pagatore non abbia ricevuto dal PSP del beneficiario un messaggio che confermi che i fondi sono stati messi a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario entro dieci secondi dal momento della ricezione, il PSP del pagatore riporta immediatamente il conto di pagamento del pagatore allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo” (cfr. art. 5 bis, punto 5). “I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta è l’euro offrono agli USP il servizio di pagamento di ricezione di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 gennaio 2025 e il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 ottobre 2025” (cfr. art, 5 bis, punto 8).

Il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è quello in cui questo è stato ricevuto dal PSP del pagatore, indipendentemente dall’ora o dal giorno di calendario.

“Le eventuali commissioni applicate da un PSP ai pagatori e ai beneficiari per l’invio e la ricezione di bonifici istantanei non sono superiori alle commissioni applicate da tale PSP per l’invio e la ricezione di altri bonifici di tipo corrispondente” (cfr. art. 5 ter rubricato “Commissioni sui bonifici e verifica del beneficiario).

Un aspetto determinante della nuova disciplina va sotto il nome di “VoP – Verification of Payee”. Un sistema che prevede – attraverso un dialogo tra i sistemi informatici del PSP del pagatore e del PSP del beneficiario – una verifica di congruenza, in tempo reale, tra nominativo del beneficiario e intestazione delle relative coordinante IBAN. Sul punto l’art. 5 quater del Regolamento rubricato “Verifica del beneficiario in caso di bonifici” stabilisce che: “Il PSP di un pagatore offre al pagatore un servizio di verifica del beneficiario al quale il pagatore intende inviare un bonifico (servizio di verifica). Il PSP del pagatore effettua il servizio di verifica immediatamente dopo che il pagatore ha fornito le informazioni pertinenti relative al beneficiario e prima che al pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare tale bonifico. Il PSP del pagatore offre il servizio di verifica indipendentemente dal canale di disposizione di ordine di pagamento utilizzato dal pagatore per impartire un ordine di pagamento per il bonifico”. In altri termini “il PSP del pagatore presta un servizio per la verifica della corrispondenza tra l’identificativo del conto di pagamento […] e il nome del beneficiario. Su richiesta del PSP del pagatore, il PSP del beneficiario verifica se l’identificativo del conto di pagamento […]  e il nome del beneficiario indicati dal pagatore corrispondano. In caso di mancata corrispondenza, il PSP del pagatore, sulla base delle informazioni fornite dal PSP del beneficiario, ne dà notifica al pagatore e lo informa del fatto che l’autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato dal pagatore”. Resta facoltà dell’ordinante il bonifico di decidere di dare, comunque, corso sotto la propria responsabilità alla disposizione di bonifico. Da sottolineare che siffatto sistema di verifica è stato esteso a tutti le tipologie di bonifico e non al solo istantaneo. Pertanto, anche ai bonifici ordinari e target (cosiddetti urgenti).

Orbene, questa – sia pure per sommi capi – la disciplina normativa del bonifico istantaneo. La giurisprudenza arbitrale, negli ultimi tempi, si è trovata a occuparsi di tale tipologia di bonifico soprattutto con riguardo a frodi consumate da malfattori ai danni della clientela. Escludendo, nei casi di specie, la responsabilità della banca perché la truffa si era consumata attraverso le note tecniche frodatorie dello smishing (phishing attraverso app di messaggistica) e dello svishing (phishing vocale) prima ancora che la clientela accedesse agli sportelli della banca, presso i quali, disponeva volontariamente – sia pur vittima di tali raggiri – il bonifico in favore del beneficiario e sulle coordinate IBAN indicate dai malfattori. In casi come quello di specie, giova sottolinearlo, il sistema di verifica previsto dal VOP si rivela insufficiente in termini di presidio. La verifica non rivelerà, difatti, alcuna incongruenza tra nominativo del beneficiario e titolarità delle coordinate IBAN.

Robert Gascoyne-Cecil, III marchese di Salisbury, (considerato uno dei padri del conservatorismo moderno) ricordava che “«Il conservatorismo consiste nell’impedire alle cose di accadere finché non siano prive di pericoli». Ora, ci rendiamo conto che un tale approccio può condurre all’immobilismo, ma riteniamo – e ciò nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti nel sistema dei pagamenti – che talora un’attenta cultura dei rischi possa e debba far premio financo e perfino sulla “bellezza della velocità”.

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