Nota a Cass. Civ., Sez. I, 15 dicembre 2025, n. 32075.
Introduzione.
L’ordinanza n 32705 pubblicata il 15 dicembre 2025 dalla Corte Suprema di Cassazione Prima Sezione Civile affronta un tema cruciale in materia di intermediazione finanziaria e responsabilità contrattuale. La pronuncia riguarda l’appello di un’investitrice volto al risarcimento dei danni a seguito di operazioni in strumenti derivati La questione centrale è se la violazione formale da parte della banca consistente nel mancato aggiornamento del questionario di profilatura sia sufficiente a far scattare la presunzione di nesso causale tra l’inadempimento e l’evento dannoso subito dall’investitore La Cassazione nel dichiarare inammissibile il ricorso ribadisce che in assenza di contestazioni sull’adeguatezza degli ordini o sul contenuto delle scelte di investimento spetta all’investitore allegare e provare che un corretto aggiornamento del profilo avrebbe impedito l’operatività dannosa.
I fatti di causa e la decisione di merito.
La vicenda trae origine dal ricorso dell’investitrice contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano. La ricorrente aveva impugnato la decisione che aveva respinto sia la sua opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento (di oltre € 834000) sia la domanda riconvenzionale di danni (di oltre € 8 milioni). La Corte d’Appello di Milano pur avendo accertato la violazione della banca consistente nella prestazione del servizio di investimento in assenza di un profilo finanziario aggiornato ha rigettato la domanda di condanna per mancanza di prova del nesso causale tra l’inadempimento contrattuale imputabile alla banca e l’evento dannoso. Il giudice di merito ha qualificato l’inadempimento della banca come violazione formale – il mancato aggiornamento del questionario di profilatura – mentre non erano in discussione il contenuto e l’adeguatezza degli ordini. Pertanto non poteva operare alcuna presunzione di sussistenza del nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso. Secondo la Corte d’Appello l’attrice avrebbe dovuto allegare e provare non solo l’esistenza della violazione formale ma anche che in caso di aggiornamento della profilatura avrebbe modificato la propensione al rischio e i suoi obiettivi di investimento. Il giudice di merito ha ritenuto che l’appellante non avesse mai allegato l’inadeguatezza delle operazioni effettuate al suo profilo di rischio. Inoltre è stato rilevato che la cliente aveva espressamente dichiarato di non aver censurato l’operato della banca per il contenuto degli ordini o per scelte inadeguate ma solo per aver operato nonostante la scadenza del profilo. La Corte ha utilizzato una valutazione di prognosi postuma basata sull’id quod plerumque accidit giungendo alla presunzione che il profilo della cliente sarebbe rimasto invariato anche in caso di aggiornamento data la finalità dell’apertura del conto (operare in strumenti derivati tramite il figlio) e l’assoluta e totale gestione da parte di quest’ultimo.
I motivi di ricorso e l’inammissibilità.
La ricorrente lamentava con il primo mezzo la violazione e falsa applicazione dell’art 1218 c c e delle norme del Testo Unico della Finanza (TUF) e Consob nonché l’omesso esame di un fatto decisivo. Con il secondo mezzo denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art 2697 c c in materia di onere della prova e l’omesso esame di un fatto secondario ma decisivo.
La Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile.
In primo luogo è stata rilevata la generica e cumulativa prospettazione di vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando) in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per Cassazione. Tale tecnica espositiva che mescola e sovrappone mezzi di impugnazione eterogenei (art 360 comma 1 nn 3 4 e 5 cpc) riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure. In secondo luogo e indipendentemente dalla commistione dei motivi il primo mezzo è stato ritenuto palesemente inammissibile in quanto la ricorrente non ha compreso la ratio decidendi della Corte d’Appello. La Corte distrettuale non ha escluso l’inadempimento dell’intermediario ma ha ritenuto la domanda carente quanto all’allegazione e alla prova del nesso causale tra la violazione e il danno. Il ricorso in esame non conteneva alcun argomento volto a rimettere in discussione tale affermazione né sotto il profilo della prova né sotto quello dell’allegazione. Il ricorso per cassazione deve contestare specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione a pena di inammissibilità.
Onere della prova e nesso causale.
Il secondo mezzo è stato ritenuto inammissibile sia per la sua formulazione inestricabilmente combinata sia perché è risultato totalmente versato in fatto. La Corte ha ribadito che la violazione dell’art 2697 c c si configura solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata non quando abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere (che configura un vizio sindacabile ex art 360 n 5 cpc). In linea di principio la prova del nesso di causalità nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall’investitore ricade sull’investitore stesso il quale ha l’onere di allegare l’inadempimento la prova del danno e la prova del nesso causale fra danno e inadempimento. È noto che in caso di violazione degli obblighi informativi sull’intermediario sorga una presunzione legale che l’investitore ove correttamente informato non avrebbe effettuato l’investimento. Tuttavia la sentenza impugnata ha escluso l’operatività di tale presunzione poiché l’inadempimento allegato consisteva in una violazione formale(mancato aggiornamento del questionario) e non erano in discussione il contenuto e l’adeguatezza degli ordini. Pertanto il tema della violazione degli obblighi informativi non risultava centrale. La valutazione del giudice di merito circa il ricorso al ragionamento presuntivo e la ricorrenza dei requisiti di precisione gravità e concordanza è incensurabile in sede di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità è circoscritto alla verifica della coerenza della motivazione nei limiti segnati dall’art 360 comma 1 n 5 cpc.
Conclusioni.
L’ordinanza n 32705 della Cassazione offre un importante chiarimento sul riparto dell’onere probatorio nelle controversie di mala gestio in cui l’inadempimento dell’intermediario non riguarda la sostanza ma la forma del rapporto. Il principio consolidato è che in presenza di un inadempimento avente natura esclusivamente formale come il mancato aggiornamento del questionario l’investitore non può limitarsi ad allegare il danno. Deve invece specificamente allegare e provare che l’osservanza della formalità omessa (l’aggiornamento) avrebbe prodotto un risultato diverso (una propensione al rischio mutata) che avrebbe reso le operazioni effettuate inadeguate e quindi non compiute.
La genericità delle censure e la mancata contestazione specifica della ratio decidendi che si incentrava sul difetto di allegazione e prova del nesso eziologico hanno portato la Suprema Corte a dichiarare il ricorso inammissibile.
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