1. Premessa: dal quadro teorico all’applicazione concreta della riforma.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025) del disegno di legge S. 1184 (il c.d. DDL semplificazioni), che entrerà in vigore definitivamente il 18.12.2025, è ora possibile passare da una ricostruzione meramente teorica — sviluppata nel precedente contributo — a un’analisi pienamente applicativa del nuovo assetto normativo.
Il primo dato significativo è la conferma, nel testo promulgato, dell’eliminazione totale della tutela reale nei confronti del terzo acquirente a titolo oneroso. Il legislatore ha scelto di rendere definitivamente inattaccabile l’acquisto derivante dal donatario, affermando una netta prevalenza delle esigenze di certezza nella circolazione del bene rispetto alle istanze di protezione della successione necessaria.
2. La configurazione definitiva degli artt. 561 e 563 c.c.: stabilità degli acquisti e limiti della tutela residua.
Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale presenta una più nitida definizione dei rapporti tra donazione, riduzione e responsabilità degli aventi causa. Il nuovo art. 563 c.c. chiarisce che la riduzione non è idonea a incidere sugli atti di alienazione a titolo oneroso compiuti dal donatario, sancendo in modo inequivoco la trasformazione della tutela del legittimario in un rimedio obbligatorio, circoscritto al rapporto con il soggetto beneficiario della liberalità.
Risulta ora più delineata anche la posizione dell’avente causa che abbia acquisito a titolo gratuito: la sua responsabilità è configurata come sussidiaria, limitata al solo arricchimento e subordinata all’insolvenza del donatario, delineando una tutela reale residuale che non compromette la stabilità degli scambi.
Parallelamente, le modifiche all’art. 561 c.c. trovano ora una collocazione sistematica più chiara. La permanenza degli oneri reali e delle ipoteche iscritti dal donatario, anche in caso di accoglimento dell’azione di riduzione, consolida un effetto già anticipato nel precedente contributo, ma oggi definitivamente operativo: gli immobili donati tornano a costituire una garanzia idonea per il credito, con una incidenza immediata e percepibile nella prassi bancaria.
3. Il regime transitorio: natura decadenziale dei termini e ruolo della trascrizione.
È soprattutto in tema di disciplina transitoria che il testo definitivo permette di completare e precisare le considerazioni formulate in precedenza. La legge stabilisce un termine di sei mesi entro il quale il legittimario può conservare la tutela reale prevista dal regime anteriore, ma tale possibilità è strettamente vincolata al rispetto di specifici adempimenti pubblicitari.
La distinzione tra donante ancora in vita e successione già aperta — già evocata nella fase di elaborazione del disegno di legge — diviene ora dirimente:
- Se il donante è in vita, occorre notificare e trascrivere l’opposizione alla donazione;
- Se la successione si è già aperta, è necessaria la tempestiva trascrizione della domanda giudiziale di riduzione.
Il termine semestrale, qualificato come decadenziale, non può essere né interrotto né sospeso; rimane quindi insensibile all’eventuale procedimento di mediazione obbligatoria. Ne deriva un impatto significativo sulla gestione del contenzioso e sull’attività di consulenza preventiva, poiché la conservazione della tutela reale dipende ora dal rigoroso e tempestivo compimento delle formalità pubblicitarie.
4. Considerazioni conclusive: spostamento del rischio e prospettive applicative.
La riforma ridisegna in modo rilevante il rapporto tra circolazione dei beni e protezione dei legittimari. La soppressione dell’azione di restituzione contro i terzi acquirenti determina un trasferimento del rischio di insolvenza dal mercato al nucleo familiare, con implicazioni che la prassi e la giurisprudenza saranno chiamate a valutare nel tempo.
Il nuovo modello privilegia la certezza degli scambi rispetto alla reintegrazione in natura della quota di riserva, richiedendo ai legittimari un atteggiamento più proattivo nella tutela dei propri diritti – soprattutto nella fase transitoria – poiché l’inerzia può comportare la perdita definitiva della tutela reale.
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