L’Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 31969 del 9 dicembre 2025 , si pronuncia in materia di accertamenti bancari nei confronti dei lavoratori autonomi, ribadendo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità circa l’onere probatorio in capo al contribuente e il correlato obbligo di verifica rigorosadel giudice di merito. La pronuncia è particolarmente rilevante poiché conferma che, a seguito delle statuizioni della Corte Costituzionale, la presunzione legale di cui all’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 opera esclusivamente con riferimento ai versamenti sui conti correnti dei professionisti, escludendo i prelevamenti.
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Il caso.
La controversia trae origine dall’impugnazione di quattro avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate contestava ad un agronomo un maggior reddito professionale per gli anni d’imposta dal 2005 al 2008 , basandosi sulle risultanze delle verifiche operate sui suoi conti correnti bancari. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Caltanissetta, accogliendo i ricorsi del contribuente, aveva annullato gli avvisi. Tale decisione veniva poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta. In particolare, la CTR aveva ritenuto che il contribuente avesse “giustificato analiticamente tutte le contestazioni avanzate dall’A.F. fornendo tutti i chiarimenti necessari per ascrivere le sopra citate movimentazioni bancarie ad operazioni non riguardanti l’ambito imprenditoriale, ma quello personale”. La CTR aveva inoltre specificato che il regime di contabilità semplificata adottato dal contribuente non richiedeva un conto corrente esclusivo per l’attività professionale, ammettendo di fatto l’uso promiscuo del conto. Avverso questa decisione, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione basato su due motivi, a cui il contribuente replicava con controricorso e ricorso incidentale.
L’Agenzia delle entrate fondava il suo ricorso principale su due censure.
- Violazione e Falsa Applicazione di Legge: Con il primo motivo, l’Amministrazione finanziaria deduceva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972. La ricorrente sosteneva che la CTR si fosse limitata a rilevare genericamente la giustificazione analitica da parte del contribuente, senza tuttavia operare l’accurato esame giuridico della produzione documentale necessario a fronte della presunzione legale in favore dell’Amministrazione.
- Nullità della Sentenza per Motivazione Apparente: Con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate lamentava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.. A detta della ricorrente, la sentenza di appello conteneva una motivazione apparente in ordine alle giustificazioni dei movimenti bancari, con la connessa deduzione “ad abundantiam” di un’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ..
Il contribuente proponeva ricorso incidentale basato anch’esso su due motivi. Il primo motivo, assorbito dall’accoglimento del ricorso principale, lamentava l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell’amministrazione finanziaria al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.. Il secondo motivo del ricorso incidentale eccepiva invece la illegittimità sopravvenuta degli avvisi di accertamentoper effetto delle modifiche normative (DL 193/2016) e della successiva Sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 , in ordine all’inapplicabilità ai professionisti della presunzione di compensi determinata dai prelevamenti bancari.
La decisione.
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi del ricorso principale, considerandoli fondati. La statuizione della Corte si basa sul consolidato principio di diritto in tema di accertamenti bancari. Una volta che l’Amministrazione finanziaria ha fornito la prova dei movimenti in entrata e in uscita , integrando il meccanismo presuntivo legale (che non richiede i requisiti ex art. 2729 cod. civ. ), spetta al contribuente fornire la prova della inclusione di tali movimentazioni nella base imponibile o della loro estraneità alla produzione del reddito. Tale prova, come specificato dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere analitica per ogni movimento bancario contestato e non generica. A questo specifico onere probatorio del contribuente corrisponde un altrettanto specifico obbligo del giudice di merito:
- Operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente, a giustificazione di ogni singola movimentazione.
- Dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di tale verifica.
Conclusioni.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che i giudici di appello hanno omesso tale attività, come si desume dalla motivazione del tutto apparente della sentenza impugnata. L’aver affermato genericamente la giustificazione analitica da parte del contribuente, senza indicare gli elementi probatori forniti e la loro idoneità a vincere la presunzione, integra una violazione dei principi di diritto e una nullità della sentenza per motivazione carente. La verifica, infatti, deve essere compiuta con particolare accuratezza, individuando analiticamente i fatti noti per dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio ai movimenti bancari contestati e apprezzandone significato, ammontare e contesto complessivo, evitando affermazioni apodittiche o cumulative. Riguardo al secondo motivo del ricorso incidentale, relativo all’inapplicabilità della presunzione ai prelevamenti dei professionisti, la Cassazione lo ha ritenuto fondato. La Corte ha ribadito che, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 , è stata ritenuta irragionevole e contraria al principio di capacità contributiva la presunzione che i prelievi ingiustificati dai conti correnti di un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento produttivo di reddito. Pertanto, nei confronti dei professionisti, la presunzione opera esclusivamente con riferimento ai versamenti e non ai prelevamenti. La circostanza che il conto fosse usato promiscuamente (per fini professionali e personali) è stata ritenuta del tutto irrilevante.
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