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Nota a App. Cagliari, Sez. distaccata di Sassari, 18 novembre 2025, n. 392.

La Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari ha esaminato approfonditamente una polizza unit-linked denominata “La Signature Bond Plus”. L’analisi si è concentrata sulla reale natura del prodotto, con particolare attenzione all’allocazione del rischio tra assicuratore e contraente.

 

La qualificazione giuridica della polizza.

Dalla documentazione contrattuale emergeva che:

  • la società assicuratrice si era assunta un rischio demografico minimo, pari all’1% del valore del fondo personale in caso di decesso dell’assicurato;
  • il contraente si era accollato un rischio finanziario assai elevato, con la possibilità concreta di perdere l’intero investimento in caso di incapienza dei fondi;
  • nella scheda sintetica il grado di rischio dell’investimento veniva classificato come “medio-alto”;
  • la documentazione specificava esplicitamente che “la società non garantisce alcuna restituzione o rimborso dei premi investiti”.

La Corte ha concluso che era accertata la prevalenza della componente finanziaria rispetto a quella assicurativa, elemento che impone l’applicazione della disciplina del Testo Unico della Finanza (TUF) e del Regolamento Intermediari Consob.

 

Le violazioni degli obblighi informativi.

L’analisi della Corte ha messo in evidenza gravi carenze nell’adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore:

  • Violazione della “know your customer rule“: non era stata effettuata un’adeguata profilatura del cliente. Nel modulo di proposta erano state riportate solo le generalità, la professione (pensionata) e l’importo della pensione (€ 15.000 annui), senza acquisire tutte le informazioni necessarie per valutare l’adeguatezza dell’investimento;
  • Sproporzione tra investimento e capacità economica: il premio versato (€ 25.000) risultava pari a quasi due annualità pensionistiche, evidenziando un’evidente inadeguatezza rispetto al profilo del risparmiatore;
  • Documentazione poco chiara e incompleta: la scheda tecnica e le condizioni generali non permettevano di comprendere su quali prodotti sarebbe stato investito il capitale, poiché gli strumenti finanziari non erano né individuati né individuabili;
  • Informazioni non intellegibili: le informazioni contenute nelle politiche di investimento risultavano “assolutamente non intellegibili per un investitore senza particolari esperienze”.

La Corte ha sottolineato che la semplice consegna delle condizioni generali di polizza con l’avvertenza generica sulla mancata garanzia di restituzione del capitale non soddisfa l’obbligo legislativo di fornire un’informazione esaustiva, chiara e completa.

La Corte ha accolto l’appello degli investitori e, in riforma della sentenza di primo grado, ha:

  • riconosciuto la risoluzione del contratto per inadempimento della società emittente agli obblighi informativi previsti dalla legge;
  • condannato la compagnia al risarcimento del danno pari all’importo investito (dedotte le somme già restituite);
  • affermato che la violazione degli obblighi informativi ha determinato un nesso causale diretto con il danno subito, poiché “se l’intermediario si fosse astenuto dal dare corso all’operazione o avesse fornito tutte le informazioni necessarie per la conoscenza dell’investimento”, il contraente non avrebbe concluso l’operazione;
  • condannato la società emittente al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

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