In materia di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, è stato ripetutamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità il principio per cui la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né, tantomeno, che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo[1].
Più recentemente[2], nel dare continuità all’indicato principio di diritto e declinandolo con riferimento alle due polarità delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili per la lesione di interessi costituzionalmente protetti, è stato osservato che «che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell’indifferenza affettiva o, persino, dell’odio) concerne l’aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all’aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall’eventuale convivenza – o, all’opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato),delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare».
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[1] V. Cass. 15 febbraio 2018, n. 3767; Cass. 28 febbraio 2020, n. 5452; Cass. 15 luglio 2022, n. 22397; Cass. 30 agosto 2022, n. 25541; Cass. 4 marzo 2024, n. 5769; Cass. 16 febbraio 2025, n. 3904; Cass. 16 marzo 2012, n. 4253.
[2] Cfr. Cass. n. 5769/2024.