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Nota a Trib. Lecce, Sez. II, 14 ottobre 2025, n. 2871.

Il Tribunale di Lecce, con la recentissima sentenza in oggetto, ha rigettato l’appello proposto da Poste Italiane confermando la sentenza di primo grado.
 
Nella decisione, il giudice ha ritenuto che Poste Italiane non abbia dimostrato di avere provveduto a consegnare agli attori il Foglio Informativo (c.d. FIA) all’atto della sottoscrizione del buono ove erano contenute tutte le principali caratteristiche del titolo emesso.
 
Inoltre, Poste non ha dimostrato inoltre di aver adempiuto agli obblighi di informazione, quale quello di apporre la scadenza sul buono, ovvero di dare al risparmiatore informazioni precise al momento della sottoscrizione. Ebbene, l’omessa indicazione della data di scadenza, nonché l’assenza di prova in ordine alla consegna del foglio informativo in favore del sottoscrittore, costituiscono un’ipotesi di inadempimento contrattuale giuridicamente rilevante rispetto ad obblighi previsti direttamente dalla legge.
 
Sulla scorta di tali principi il Tribunale ha rigettato l’appello, con conferma della decisione del giudice di primo grado.

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