Nota a Trib. Cagliari, Sez. I, 3 settembre 2025.
Segnalazione a cura dell'Avv. Marcello Colamatteo e dell'Avv. Veronica Valeria Loi.
Il Tribunale di Cagliari, con l’ordinanza del 03.09.2025, emessa nell’ambito di un procedimento relativo a un’opposizione a decreto ingiuntivo, ha avuto modo di pronunciarsi sia sulla natura dell’eccezione relativa alla mancata prova della revoca degli affidamenti da parte dell’Istituto di Credito sia sull’annoso tema del mancato rispetto del principio della reciprocità nel calcolo degli interessi bancari applicati ad un rapporto di conto corrente.
Sulla mancata prova della revoca degli affidamenti.
In primis, il Giudice cagliaritano ha rilevato che la parte opponente, con la terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., aveva eccepito la mancata produzione in giudizio della revoca degli affidamenti da parte della Banca opposta e aveva sostenuto che “l’istituto di credito non può agire per ottenere il pagamento del saldo a debito del correntista se il contratto di affidamento è ancora valido ed efficace”.
L’Azienda di credito, da parte sua, si era limitata ad eccepire “la tardività dell’eccezione”, sostenendo che controparte “avrebbe introdotto nel (…) giudizio un mutamento di causa petendi o comunque una mutatio libelli”. Secondo la difesa di parte opposta, pertanto, l’opponente – “convenuto sostanziale” -, sarebbe decaduto “dal potere di introdurre in giudizio domande nuove, precisate o modificate, allo scadere del termine di proposizione delle prime memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.”.
Sul punto, però, il Giudice sardo precisa che “l’eccezione sollevata da parte opponente non può essere qualificata quale eccezione di merito in senso stretto (la quale non sarebbe ovviamente ammissibile in sede di terza memoria ex art. 183 cpc)” ma rientra, “piuttosto, nella categoria delle eccezioni in senso lato inerenti ai presupposti sostanziali del decreto ingiuntivo, che verte sull’assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito”.
Mediante tale l’eccezione, invero, “si intende contestare l’esigibilità del credito, in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in relazione ad un rapporto di conto corrente con concessione di affidamenti, i quali non sono stati revocati”.
Pertanto, preso atto “che parte opposta si è limitata a rilevare la tardività (oltre che l’infondatezza) dell’eccezione avversa senza tuttavia produrre alcuna prova della comunicazione di revoca degli affidamenti”, il giudicate ha ritenuto l’eccezione in esame, oltre che rilevabile d’ufficio, “finanche fondata”. Infatti, “in assenza di revoca degli affidamenti, il credito azionato non può ritenersi esigibile, giacché la banca non poteva chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo in relazione ad un conto corrente chiuso illegittimamente (e quindi ancora aperto)”.
In merito alla fondatezza della pretesa creditoria.
Tuttavia, “l’accoglimento dell’eccezione relativa alla mancata revoca degli affidamenti, sebbene comporti la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non assume carattere assorbente nel presente giudizio su tutte le altre questioni sottoposte dalle parti, essendo necessario accertare in questa sede la fondatezza degli altri motivi di opposizione, tenuto conto in particolare che tra le domande proposte vi è l’accertamento e la determinazione dell’esatto dare-avere tra le parti;
Il giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo, infatti “è a cognizione piena” e il giudice deve “decidere in merito alla fondatezza della pretesa creditoria”.
A tal proposito, il magistrato evidenzia che la parte opponente aveva dedotto “il mancato rispetto del principio della reciprocità nel calcolo degli interessi bancari, affermando che nel caso di specie, a fronte di un tasso creditore pari allo 0,01% è stato previsto un tasso debitore pari al 12 %”.
Ebbene, per il giudicante tale doglianza trova conferma nel contratto di conto corrente, “in quanto nel medesimo viene indicato un tasso creditore annuo effettivo corrispondente al tasso nominale, pari allo 0,0100%”
Sul punto viene richiamato “l’orientamento di legittimità per cui l’indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell’interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell’interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi – giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione – e non soddisfa, per altro verso, quanto esige l’art. 6 delibera CICR 9 febbraio 2000”.
Per cui, considerato, “che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest’ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell’anatocismo[1].
Di conseguenza, nella fattispecie sub judice, il Tribunale di Cagliari ha ritenuto “di dovere disporre che il saldo sia rideterminato con l’esclusione di ogni capitalizzazione (anche annuale), rimettendo la causa – che era già stata trattenuta in decisione – in istruttoria.
È stato quindi disposto “l’accertamento peritale richiesto da parte opponente”, conferendo al nominato CTU il seguente quesito: “accerti il CTU saldo dare/avere tra le parti eliminando sin dall’origine dei rapporti contrattuali di causa la capitalizzazione degli interessi per difetto di reciprocità, in violazione degli artt. 120, co. 2 TUB e 6 della delibera CICR 9.2.2000”.
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[1] Cfr: Cass., ord. 4321/2022.
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Info sull'autore
Laureata presso Università degli studi di Cagliari, avvocata, iscritta presso l’ordine degli avvocati di Oristano, con pluriennale esperienza nell’ambito del diritto bancario e finanziario (sia nella difesa attiva e passiva degli Istituti di Credito sia, attualmente, nella difesa stragiudiziale e giudiziale degli utenti bancari). Si occupa di contenzioso civile, con un focus particolare nelle cause di diritto bancario e finanziario, diritto dei consumatori, crisi d'impresa e sovraindebitamento, procedure esecutive, diritto del lavoro, diritto di famiglia, responsabilità professionale, usucapioni, locazioni e diritto successorio ed ereditario e recupero crediti. Advisor e legale nelle procedure di sovraindebitamento e di gestione della crisi d’impresa e abilitata come Gestore della Crisi da sovraindebitamento.