Nota a Cass. Civ., Sez. I, 10 maggio 2025, n. 12395.
Con la recente ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione affronta un tema di rilevante interesse in materia di procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dalla Legge n. 3/2012 affrontando in particolare il perimetro dei poteri del liquidatore giudiziale in relazione alla revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.. sollevata in via di eccezione incidentale, dal liquidatore nell’ambito del subprocedimento di formazione dello stato passivo, regolato dall’art. 14-octies della medesima legge.
Il dato normativo di riferimento, l’art. 14-decies, co. 2, L. 3/2012 attribuisce al liquidatore il potere di proporre l’azione revocatoria, – previa autorizzazione del Giudice Delegato – ma non fa esplicita menzione della facoltà di sollevare la relativa eccezione incidentale nel subprocedimento ex art. 14-octies.
Da ciò, parte della dottrina e della giurisprudenza è giunta alla conclusione che l’unica via per far valere l’inefficacia dell’atto fosse l’esercizio dell’azione revocatoria in senso proprio, con l’onere delle formalità e dei termini previsti.
La Corte, tuttavia, ha offerto un’interpretazione più ampia, riconoscendo la legittimità dell’eccezione di revocatoria ordinaria anche in via incidentale. A fondamento della propria decisione, il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum”, vale a dire che un’azione soggetta a termine di prescrizione può essere comunque fatta valere in via di eccezione.
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Il caso di specie.
La vicenda trae origine dal reclamo proposto ai sensi dell’art. 10, comma 6, della L. n. 3/2021 dalla cessionaria di un credito originariamente vantato dalla banca avverso il decreto del Tribunale di Roma che, a seguito delle osservazioni ex art. 14-octies formulate dalla banca al progetto di stato passivo dei liquidatori, aveva ammesso il credito in via chirografaria, ancorché fondato su mutuo ipotecario.
Il Tribunale di Roma, nel provvedimento oggetto di reclamo, ha ritenuto, da un lato, sussistente la legittimazione dei liquidatori a sollevare, in via incidentale l’eccezione di revocatoria ordinaria della garanzia ipotecaria ex art. 2901 c.c., nell’ambito del subprocedimento dello stato passivo; dall’altro lato, fondata la medesima eccezione, in ragione della natura fraudolenta dell’operazione negoziale sottostante.
In particolare, il Tribunale ha qualificato come strumentale e contra legem la stipula del mutuo fondiario su cui su cui si fondava la pretesa ipotecaria del creditore, rilevando come l’operazione fosse diretta unicamente a retrocedere carattere privilegiato a un pregresso credito chirografario, vantato dalla banca nei confronti di una società terza, il cui presidente del consiglio di amministrazione – all’epoca della stipula del mutuo – coincideva con il soggetto sovraindebitato.
Tale elemento ha condotto il Giudice a ritenere che la costituzione della garanzia ipotecaria fosse priva di causa concreta giustificativa e perseguisse un obiettivo fraudolento: alterare la par condicio creditorum attraverso il conferimento surrettizio di una prelazione non spettante, in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, nonché delle regole proprie della disciplina dell’insolvenza civile.
Seguiva quindi ricorso straordinario ex art. 111, co. 7, Cost. da parte della reclamante/cessionaria, che veniva rigettato dalla Corte di Cassazione, con conferma della decisione del Giudice Delegato del Tribunale di Roma.
Il ruolo del liquidatore nel quadro normativo.
La decisione in commento offre uno spunto di riflessione sulla significativa estensione dei poteri del liquidatore nell’ambito della difesa del patrimonio collettivo, e costituisce un segnale evidente di una progressiva evoluzione verso un modello procedimentale del sovraindebitamento di certo meno semplificata, ma più effettiva per i creditori e sempre più vicina alla liquidazione giudiziale.
La disciplina delle azioni riservate al liquidatore si rinviene nella liquidazione del patrimonio ex L. n. 3/2012, agli artt. 14-ter – 14-quaterdecies, oggi sostituita dalla liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268-277 CCII, come modificata, da ultimo, dal D.lgs. n. 136/2024.
Il riferimento è in particolare all’art. 274 CCII che, nel declinare le azioni spettanti al liquidatore, ricalca l’art. 14-decies, dando maggior rilievo al ruolo del liquidatore, quale ausiliario del Giudice, e alla figura del Giudice stesso, quale organo di vigilanza e controllo.
Va premesso che nella procedura in questione la legittimazione processuale — attiva e passiva — nei giudizi da instaurare e in quelli pendenti appartiene esclusivamente al liquidatore, poiché all’apertura della procedura il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, e con esse la capacità di stare in giudizio. Tale legittimazione permane sino alla chiusura della procedura, ossia quando cessano gli effetti di indisponibilità dei beni per il debitore, decadono gli organi preposti e si realizza il subentro del debitore nei procedimenti, ove pendenti.
Il liquidatore forma l’inventario dei beni, elenca i creditori, redige il programma di liquidazione e predispone lo stato passivo.
Nell’ottica di ricostruzione del patrimonio del sovraindebitato e conseguente soddisfacimento dei creditori, al liquidatore spetta, inoltre, la legittimazione ad azioni di recupero dei crediti e/o dei beni, ivi compresa l’azione ex art. 2901 c.c., volta ad invalidare un atto di trasferimento compiuto dal debitore in pregiudizio del ceto creditorio.
La legittimazione del liquidatore all’eccezione incidentale.
L’ordinanza in commento, si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale volto a potenziare il ruolo del liquidatore giudiziale quale custode e garante dell’integrità del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori. In particolare, riconoscendo al liquidatore la facoltà di sollevare in via incidentale l’eccezione di revocatoria ordinaria nella fase di formazione dello stato passivo, la Corte di Cassazione conferma ed estende ulteriormente i suoi poteri, soprattutto in presenza di condotte elusive o fraudolente ed in ogni caso volte a pregiudicare la par condicio creditorum.
La Corte muove dall’assunto per cui la procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato di cui agli artt. 14-ter e s., L. n. 3/2012 (e successive modifiche) ha una connotazione concorsuale; ciò lo si evince, prosegue la Corte, dal contenuto e dagli effetti del decreto di apertura della liquidazione ex art. 14-quinquies, decreto che per espressa previsione contenuta al co. 3 della norma in parola, «deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento».
Non solo: sempre per espressa previsione legislativa al liquidatore è dato un ruolo centrale, in quanto è l’organo preposto alla predisposizione del progetto di stato passivo e, in assenza di osservazioni dei creditori interessati, lo approva – ovvero, recependo le osservazioni, lo modifica – mentre, in caso di contestazioni non superabili, viene rimessa al Giudice la definitiva formazione del passivo (art. 14-octies).
Inoltre, aggiunge la Corte, è pacifico che il liquidatore ha il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del Giudice Delegato, ogni azione prevista dalla legge per recuperare beni e crediti del sovraindebitato, nonché «le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile», ai sensi dell’art. 14-decies (come integrato dal d.l. 137/2020, convertito con mod. dalla l. 176/2020, e confluito nell’integrale riforma di sistema del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza all’art. 274 CCII).
In questo senso, conclude la Corte, la ritenuta legittimazione del liquidatore a far valere in via di eccezione quello che la legge prevede possa essere fatto valere in via di azione, non deriva dall’applicazione analogica dell’art. 95, co. 1, ult. periodo L. Fall., quanto dall’applicazione del principio generale “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum“.
In rigetto della difesa della ricorrente – che aveva censurato la sentenza del Tribunale di Roma, sostenendo la non applicabilità in via analogica dell’art. 95 o. 1, ult. periodo L. Fall. alla procedura di liquidazione del patrimonio ex L. n. 3/2012, con conseguente insussistenza di legittimazione del liquidatore all’eccezione di revocatoria -, la Corte di Cassazione precisa, invece, che l’art. 95 L. Fall. non integra una norma di carattere eccezionale, tanto che anche prima di essere introdotta nella legge fallimentare si ammetteva la possibilità di far valere la cd. revocatoria per le vie brevi, bensì una trasposizione normativa del principio “quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum“.
Il mutuo fondiario come negozio indiretto.
La Corte precisa inoltre che l’ammissione del credito al passivo in via chirografaria, ancorchè derivante da un contratto di mutuo, non preclude di revocare l’operazione sottostante: qualora questa integri un negozio indiretto riconducibile a una delle seguenti ipotesi:
- l’estinzione anomala di una preesistente obbligazione;
- la costituzione di una garanzia reale (come un’ipoteca) a favore di un credito già esistente.
Tali operazioni, pur formalmente inquadrate in schemi negoziali leciti, possono celare una finalità elusiva o fraudolenta che legittima l’intervento revocatorio, come già affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 3817/2025, 20/2025, 4694/2021, 3955/2016).
Nel caso di eterovestizione fondiaria — ossia quando un mutuo ipotecario viene stipulato con la finalità di coprire una pregressa esposizione chirografaria — il credito viene normalmente ammesso al passivo in via chirografaria poiché la somma mutuata risulta effettivamente erogata.
Tuttavia, in tali casi, la sola ipoteca concessa a garanzia del mutuo può essere oggetto di revocatoria, trattandosi di un atto potenzialmente pregiudizievole per i creditori (Cass. n. 30327/2025).
In particolare, la costituzione dell’ipoteca su un debito preesistente integra, salvo prova contraria, un atto a titolo gratuito, qualora il contratto di mutuo e la relativa garanzia non comportino un’effettiva nuova disponibilità per il debitore, ma si risolvano esclusivamente nella trasformazione di un credito chirografario in uno assistito da garanzia reale (Cass. n. 20/2025).
Tale operazione, osserva la giurisprudenza, non configura necessariamente né una simulazione, né una novazione, ma si qualifica come un procedimento negoziale indiretto: la somma mutuata viene effettivamente erogata, ma è immediatamente destinata all’estinzione del debito pregresso, senza che il debitore ne acquisisca una disponibilità effettiva e autonoma.
Considerazioni conclusive.
L’ordinanza n. 12395/2025 della Suprema Corte si inserisce nel solco di un progressivo rafforzamento del ruolo del liquidatore giudiziale all’interno della procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, oggi contenuta nel CCII e sostituita dalla liquidazione controllata del sovraindebitato. La pronuncia conferma che il liquidatore non svolge una mera funzione esecutiva o amministrativa, ma è chiamato a esercitare un ruolo attivo e funzionale alla tutela concreta dell’interesse della massa dei creditori, anche attraverso strumenti di contrasto ad atti pregiudizievoli o fraudolenti.
Il riconoscimento della legittimazione del liquidatore giudiziale a sollevare in via incidentale l’eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., anche al di fuori del formale esercizio dell’azione revocatoria, rappresenta un passaggio significativo nel consolidamento del carattere concorsuale della procedura. Tale approccio contribuisce a rafforzare l’allineamento sistematico tra la liquidazione del patrimonio (oggi liquidazione controllata) e la liquidazione giudiziale, avvicinando progressivamente le due fattispecie sul piano delle garanzie e degli strumenti di tutela del ceto creditorio.
La decisione in esame, inoltre, ribadisce il principio generale secondo cui i limiti temporali previsti per l’azione non precludono la possibilità di sollevare le relative eccezioni, anche in via incidentale, valorizzando un orientamento interpretativo sistematico e coerente con i principi generali del processo civile e del diritto concorsuale, in particolare con l’obiettivo di assicurare la piena tutela della massa dei creditori.
In questa prospettiva, la pronuncia amplia concretamente gli strumenti a disposizione del liquidatore per contrastare operazioni potenzialmente pregiudizievoli, soprattutto in presenza di negozi complessi o indiretti, come nel caso della eterovestizione fondiaria.
In definitiva, la pronuncia in esame conferma il ruolo centrale del liquidatore quale figura chiave per garantire un’effettiva par condicio creditorum, attribuendogli strumenti sempre più efficaci per individuare e contrastare atti pregiudizievoli. Essa contribuisce così a delineare una procedura di sovraindebitamento sempre più strutturata e funzionale, in linea con l’evoluzione normativa e con i principi generali in materia di insolvenza riformulati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
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