In accordo con l’art. 68 DPR n. 80/50, in combinato disposto con l’art. 545 c.p.c., il Tribunale ha accolto il rilievo del debitore esecutato, secondo cui ai fini della determinazione della quota di stipendio pignorabile, si deve tenere conto di tutte le cessioni notificate e perfezionate precedentemente al pignoramento, inclusa la delegazione di pagamento (c.d. doppia cessione del quinto dello stipendio) che concorre con una precedente cessione del quinto dello stipendio.