La collocazione delle polizze unit-linked c.d. “pure” tra i prodotti finanziari e la conseguente applicazione alle stesse degli artt. 21 e 23 del TUF, deriva dall’assenza della natura assicurativa del contratto. Si tratta, dunque, di prodotti finanziari e non assicurativi tutte le volte in cui, al verificarsi della morte dell’assicurato, l’Assicurazione non garantisce alcuna restituzione o rimborso dei premi investiti non essendoci alcuna certezza della consistenza del premio dipendendo detta consistenza dall’esito degli investimenti del Fondo.
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Con la sentenza in commento, il Tribunale di Roma è stato nuovamente investito della questione relativa alla natura assicurativa o finanziaria delle polizze unit linked e, nell’accogliere la richiesta di nullità dei contratti assicurativi sottoscritti dall’attore, ha rilevato che – a prescindere dalla natura assicurativa o finanziaria dell’intermediario –, devono ritenersi applicabili gli artt. 21 e 23 TUF ogniqualvolta in cui manchi la garanzia di restituzione del capitale al verificarsi dell’evento assicurato. In altri termini, il Tribunale ha ritenuto esclusa la funzione assicurativa delle polizze allorquando la performance del prodotto non dipenda – come per l’appunto nel caso delle polizze unit linked cc.dd. pure – dal fattore tempo bensì, dalle dinamiche dei mercati e dal rendimento dei titoli. In estrema sintesi, il discrimine consisterebbe non nella natura dell’intermediario ma nella collocazione del rischio a carico dell’una e dell’altra parte contrattuale.
Dalla natura finanziaria e non assicurativa delle polizze unit linked cc.dd. pure, ne deriva la necessità di un contratto quadro che regoli il collocamento dei prodotti finanziari presso il cliente sottoscrittore in assenza, tutte le operazioni di investimento eseguite in dipendenza di tali contratti dovranno essere considerate nulle. Dalla nullità delle polizze, ne deriva la mancanza giustificatrice dei premi versati al momento della sottoscrizione e, per l’effetto il diritto del contraente alla ripetizione di tutti i premi versati a titolo di indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c.