Nota a Trib. Ferrara, 27 dicembre 2024.
Premessa
La decisione del Tribunale di Ferrara del 27 dicembre 2024, pronunciata dal giudice Anna Ghedini, affronta una questione di grande rilevanza per le procedure di sovraindebitamento: il rapporto tra la condotta pregressa del debitore e la fattibilità del piano di concordato minore. Il rigetto della domanda di omologa della società S.a.s. evidenzia un’interpretazione rigorosa dei principi di affidabilità e sostenibilità del piano, sollevando interrogativi sulla flessibilità applicativa delle norme del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII).
Analisi della decisione.
La società debitrice aveva accumulato un passivo di oltre 271.000 euro, composto quasi esclusivamente da debiti fiscali e previdenziali, senza adottare nel tempo alcuna strategia correttiva o di ristrutturazione. La proposta presentata si basava su un piano di continuità aziendale pura, privo di elementi liquidatori, che prometteva pagamenti futuri basati sui ricavi derivanti dall’attività imprenditoriale.
Il Tribunale ha ritenuto che il piano mancasse dei requisiti minimi di affidabilità e fattibilità, sottolineando come la condotta pregressa della società avesse dimostrato un comportamento negligente e reiterato nel mancato pagamento delle imposte. Tale condotta è stata qualificata come sintomo di una gestione imprudente e incapace di garantire la sostenibilità degli impegni futuri.
Il Principio giuridico applicato.
La decisione si fonda sui principi delineati dall’articolo 80 CCII, che richiama, per il concordato minore, l’applicazione di criteri simili a quelli previsti dall’articolo 48 CCII per l’omologazione del concordato preventivo. In particolare, il giudice è chiamato a valutare:
1. Regolarità procedurale e documentale.
2. Fattibilità economica del piano.
3. Condotta del debitore e cause del sovraindebitamento.
Il Tribunale ha enfatizzato la rilevanza della prognosi di affidabilità del debitore come requisito essenziale per accedere alle procedure di risanamento, in linea con la sentenza della Cassazione n. 2963/2024. Questo approccio attribuisce alle cause del sovraindebitamento un ruolo decisivo non solo nell’analisi del passato, ma anche nella previsione della sostenibilità futura del piano.
Criticità e spunti di riflessione
Pur riconoscendo la coerenza giuridica della decisione, emergono alcune criticità che meritano una riflessione più ampia.
1. Rigidità del giudizio sulla ondotta pregressa.
La valutazione negativa della condotta passata ha prevalso rispetto alla possibilità di correggere il piano. L’articolo 80 CCII, come l’articolo 48 per il concordato preventivo, consente al giudice di concedere un termine per integrare o modificare il piano prima di giungere al rigetto definitivo. Tuttavia, questa opzione non è stata sfruttata, penalizzando il debitore senza offrirgli l’opportunità di sanare le carenze riscontrate.
2. Sostenibilità prospettica trascurata.
L’assenza di un’analisi approfondita sulla capacità dell’impresa di generare utili futuri, magari attraverso un piano di riorganizzazione e taglio dei costi, ha determinato un giudizio severo. La decisione sembra ignorare l’obiettivo del concordato minore, ossia evitare il fallimento e promuovere la continuità aziendale ove vi siano margini di recupero.
3. Equilibrio tra rigorismo e recupero aziendale.
Il principio della “affidabilità del debitore” rischia di trasformarsi in una barriera insormontabile per molte imprese in difficoltà, compromettendo la funzione stessa del CCII come strumento di risanamento. In questo caso, una maggiore apertura al dialogo tra giudice e debitore, finalizzata a perfezionare il piano, avrebbe potuto rappresentare una soluzione più equilibrata.
Conclusioni e prospettive
La sentenza del Tribunale di Ferrara rappresenta un segnale chiaro sulla necessità di rigore nella valutazione dei piani di concordato minore, ponendo l’accento sulla responsabilità del debitore e sulla credibilità delle sue proposte. Tuttavia, l’approccio adottato solleva dubbi sulla flessibilità applicativa delle norme del CCII e sulla capacità del sistema di conciliare la tutela dei creditori con l’esigenza di favorire la ripresa economica.
Un’applicazione più “dinamica” dell’art. 80 CCII, ispirata al principio di favor debitoris, potrebbe migliorare l’equilibrio tra protezione dei creditori e opportunità di risanamento. In futuro, sarà fondamentale trovare soluzioni che consentano ai tribunali di preservare la sostenibilità dei piani senza sacrificare la possibilità di recupero per imprese in difficoltà.
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