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Nota a Trib. Pescara, 11 dicembre 2024, n. 1399.

di Dario Nardone

Studio Legale Nardone

Va confermato il difetto della legittimazione attiva del cessionario opposto quando lo stesso non abbia dato prova che il credito contestato sia in possesso di tutti i requisiti indicati nell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale – nella specie, la sedicente cessionaria opposta non comprovava tempestivamente se “il bene dato in leasing fosse stato alternativamente venduto, dato in nuova locazione finanziaria ovvero radiato”.

Il principio per il quale nel giudizio di reclamo – avente natura devolutiva – sono di regola ammissibili nuovi documenti, va contemperato con la natura del rimedio di cui all’art. 615 comma 1 c.p.c.: esso configura uno strumento di natura cautelare con funzione strumentale rispetto alla successiva decisione di merito; pertanto, la mancata produzione – entro i termini di legge previsti nel rito ordinario – del documento comprovante la specifica inclusione del rapporto di credito nell’oggetto della cessione, determina la conferma della concessa inibitoria non potendo tale documento venire preso in considerazione nella decisione di merito, rispetto quindi alla quale va valutata la funzione strumentale della sospensiva concessa.

In ordine alla socia fideiubente della società debitrice principale, la titolarità del solo 20% del capitale sociale, unitamente al fatto di aver dimostrato di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa per la società e di non essere mai stata titolare di partita iva e/o svolto una qualche attività  imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, nonché al fatto di essere casalinga e coniuge di uno dei soggetti che la stessa parte opposta indica come effettivamente operativi nell’ambito dell’attività posta in essere dalla debitrice principale, non consente di escludere in radice la configurabilità in capo alla socia medesima la qualifica di Consumatore.

Né preclude tale esclusione la partecipazione societaria in misura del 20% paritetica a quella degli altri soci (20 %), dovendosi enfatizzare il fatto che il socio fideiubente non abbia mai preso parte, neppure minimamente, all’operatività concreta della società, né abbia ricoperto cariche gestorie o dirigenziali né, ancora, abbia agito quale destinatario di incarichi particolari all’interno dell’organigramma aziendale (così Collegio arbitrale di Milano, con Decisione del 27.09.2016 n. 8296).

In ragione di ciò, vanno riqualificati i motivi di opposizione a precetto come oggetto di opposizione tardiva ex art. 650 cpc e Cass. SS.UU. 6.4.2023 n. 9479 ed assegnato alla consumatrice opponente termine di gg. 40 per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale funzionalmente competente.

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