Con la recentissima decisione, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha statuito il seguente il principio di diritto:
«È inammissibile l’accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle controversie anche quando la contestazione sia relativa al rapporto in corso di svolgimento».
Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 30 ottobre 2024, n. 11407.
Massima redazionale
Con la recentissima decisione, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha statuito il seguente il principio di diritto:
«È inammissibile l’accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle controversie anche quando la contestazione sia relativa al rapporto in corso di svolgimento».
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