Nota a Cass. Civ., Sez. I, 27 novembre 2024, n. 30543.
Con l’ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una S.r.l., che contestava la collocazione del proprio credito tra i chirografari e l’omessa valutazione della convenienza di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. La Suprema Corte ha stabilito che il privilegio ipotecario non può essere pretermesso senza un’espressa rinuncia e che la contestazione della convenienza di un piano deve essere esaminata anche in presenza del voto favorevole della maggioranza dei creditori. La decisione si inserisce nel dibattito sull’equilibrio tra le esigenze di tutela dei creditori privilegiati e quelle di favorire l’omologazione degli accordi.
*****
Fatti.
La Società ha impugnato il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva omologato un accordo di composizione della crisi proposto da due debitori. Le principali contestazioni riguardavano:
- collocazione del credito: La società lamentava l’erronea qualificazione del proprio credito come chirografario, nonostante la sussistenza di un privilegio ipotecario, con una previsione di soddisfacimento al 30% del valore nominale.
- convenienza dell’accordo: POP aveva espresso dissenso all’omologazione, sostenendo che l’accordo fosse meno conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il Tribunale aveva ritenuto inammissibili entrambe le doglianze:
- la prima per presunta tardività, in quanto proposta solo in sede di reclamo;
- la seconda per l’approvazione dell’accordo da parte della maggioranza dei creditori (68%, superiore alla soglia del 60% prevista dall’art. 11, comma 2, l. n. 3/2012).
Principio giuridico.
La Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi.
Privilegio ipotecario e collocazione del credito: l’art. 7 della l. n. 3/2012 prevede che i crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti parzialmente, ma solo a condizione che il pagamento sia almeno pari a quanto realizzabile in caso di liquidazione, secondo il valore di mercato attribuibile ai beni su cui grava la prelazione.
Contestazione della convenienza: ai sensi dell’art. 12, comma 2, l. n. 3/2012, il giudice deve verificare che l’accordo garantisca ai creditori dissenzienti una soddisfazione non inferiore a quella ottenibile in una procedura liquidatoria. Tale verifica è necessaria anche in presenza del consenso della maggioranza.
Ammissibilità delle doglianze: il reclamo consente di proporre contestazioni sui vizi del provvedimento impugnato, inclusa la non corretta valutazione del privilegio o della convenienza dell’accordo, purché non si introducano nuovi motivi estranei alla fase precedente.
Massima.
In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, l’omessa indicazione di un privilegio ipotecario in sede di dissenso non equivale a una tacita rinuncia al diritto di prelazione, salvo comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersene. Il giudice, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della l. n. 3/2012, deve verificare che l’accordo soddisfi i creditori dissenzienti in misura almeno pari a quella ottenibile in una liquidazione alternativa, indipendentemente dal raggiungimento della maggioranza dei consensi.
Osservazioni critiche
La decisione della Corte appare coerente con i principi fondamentali della tutela dei creditori previsti dalla l. n. 3/2012 e dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Tuttavia, si possono formulare alcune osservazioni critiche.
-Conflitto tra semplificazione e tutela dei creditori privilegiati: l’art. 74 CCII e la direttiva UE 2019/1023 richiamano la necessità di un equilibrio tra l’efficienza delle procedure di composizione e la salvaguardia dei diritti dei creditori privilegiati. La decisione, seppur corretta nel ribadire la rilevanza del privilegio ipotecario, potrebbe essere letta come un ostacolo alla rapida definizione degli accordi.
-Onere della prova sulla convenienza: la Corte ribadisce la necessità di valutare la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria. Tuttavia, non chiarisce in modo dettagliato come debbano essere valutati i parametri di convenienza, lasciando spazio a interpretazioni soggettive e potenziali conflitti tra le parti.
-Rischio di formalismo eccessivo: l’interpretazione che consente al creditore di sollevare in sede di reclamo questioni legate al privilegio ipotecario potrebbe incentivare comportamenti dilatori, in contrasto con il principio di speditezza richiamato dal CCII e dalla normativa comunitaria.
In definitiva, la decisione rappresenta un punto fermo sulla tutela dei creditori privilegiati, ma solleva il dibattito sull’esigenza di armonizzare i tempi e le modalità di contestazione con l’obiettivo di garantire procedure snelle ed efficaci.
Seguici sui social:
Info sull'autore
Founder dello Studio Legale “Mandico & Partners”. Contatti: 0817281404 - avvocatomandico@libero.it