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Nota a App. Lecce, Sez. I, 21 ottobre 2024.

di Marco Chironi

Studio Legale Greco Gigante & Partners

A seguito di ricorso presentato da un Istituto di credito, il Tribunale di Brindisi emetteva un decreto ingiuntivo nei confronti di un cliente della Banca e della coniuge, nella qualità di garante, per il saldo a debito presente sul rapporto di conto corrente.

I coniugi opponevano il decreto e agivano in riconvenzionale per il ricalcolo del saldo di conto corrente nei confronti della società cessionaria che aveva agito per decreto ingiuntivo. Interveniva volontariamente una mandataria del titolare del rapporto. Il giudice di prime cure revocava il decreto ingiuntivo e accertava il saldo di chiusura del conto corrente a credito per i correntisti.

Nelle more i coniugi cedevano il credito riconosciuto dal Tribunale al loro legale, il quale ricorreva per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento di quanto riconosciuto con sentenza dal Tribunale di Brindisi.

Si opponeva la Banca, successore nel rapporto, eccependo la prescrizione del diritto. Il Tribunale di Brindisi accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. Argomentava il primo giudice che la sentenza resa dal Tribunale di Brindisi aveva rigettato la domanda riconvenzionale per la condanna della mandataria per il recupero del credito della Banca s.p.a., in quanto rivolta nei confronti di chi non era titolare del rapporto.

Pertanto, non essendo stata impugnata, la decisione faceva stato nel giudizio ed il decorso decennale dalla chiusura del conto aveva fatto prescrivere qualsivoglia credito.

Avverso tale decisione era proposto appello

Preliminarmente, la Corte distrettuale ha disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’appellata – che si professava mera cessionaria con legittimazione attiva, giammai passiva – in quanto su tale capo si era formato il giudicato esterno fondato sulla prima sentenza del Tribunale di Brindisi.

Nel merito ha accolto il gravame, in quanto il rigetto della domanda di ripetizione di indebito proposta non esclude l’effetto interruttivo della prescrizione del credito, riconosciuto in loro favore, verificatosi nella fattispecie in conseguenza dell’accoglimento della domanda di accertamento del credito.

Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la Corte distrettuale ha rigettato l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto.

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