Banca d’Italia – In consultazione una serie di disposizioni per il recepimento della Direttiva UE 2021/2167 sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati (c.d. SMD – Secondary Market Directive)
La Banca d’Italia ha posto in consultazione una serie di Disposizioni per il recepimento della Direttiva UE 2021/2167 sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati SMD – Secondary Market Directive (aperta fino al 23 settembre 2024), che disciplinano ✅ la figura del gestore di crediti in sofferenza, nuovo soggetto vigilato dalla Banca d’Italia ✅ nonché proposte di modifica alle vigenti disposizioni in materia di: 1️⃣ trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Provvedimento del 29 luglio 2009, e successive modifiche); 2️⃣ sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Provvedimento del 18 giugno 2009, e successive modifiche); 3️⃣ assetti proprietari di banche ed altri intermediari (Provvedimento del 26 luglio 2022); 4️⃣ Centrale dei Rischi (Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991). Le modifiche discendono dall’esigenza di: ➡ recepire la SMD) che, nell’ambito dell’Action Plan della Commissione europea sulla riduzione dei crediti deteriorati (NPL), introduce in particolare regole armonizzate per i soggetti che acquistano crediti deteriorati dalle banche aventi sede nell’Unione europea (credit purchaser) e quelli che svolgono attività di gestione e riscossione dei crediti NPL per conto degli acquirenti (credit servicer), prevedendo una nuova figura di intermediario specializzato nella gestione dei crediti deteriorati, soggetto ad autorizzazione e supervisione; ➡ dare attuazione alle corrispondenti previsioni nazionali di recepimento contenute nello “Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE”, attualmente in corso di approvazione, che, tra l’altro, attribuisce alla Banca d’Italia il ruolo di autorità competente per la supervisione della nuova categoria di intermediari vigilati, i gestori di crediti in sofferenza, dotandola dei necessari poteri regolamentari, informativi, ispettivi e sanzionatori.
✅ la figura del gestore di crediti in sofferenza, nuovo soggetto vigilato dalla Banca d’Italia
✅ nonché proposte di modifica alle vigenti disposizioni in materia di:
1️⃣ trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Provvedimento del 29 luglio 2009, e successive modifiche);
2️⃣ sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Provvedimento del 18 giugno 2009, e successive modifiche);
3️⃣ assetti proprietari di banche ed altri intermediari (Provvedimento del 26 luglio 2022);
4️⃣ Centrale dei Rischi (Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991).
Le modifiche discendono dall’esigenza di:
➡ recepire la SMD) che, nell’ambito dell’Action Plan della Commissione europea sulla riduzione dei crediti deteriorati (NPL), introduce in particolare regole armonizzate per i soggetti che acquistano crediti deteriorati dalle banche aventi sede nell’Unione europea (credit purchaser) e quelli che svolgono attività di gestione e riscossione dei crediti NPL per conto degli acquirenti (credit servicer), prevedendo una nuova figura di intermediario specializzato nella gestione dei crediti deteriorati, soggetto ad autorizzazione e supervisione;
➡ dare attuazione alle corrispondenti previsioni nazionali di recepimento contenute nello “Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE”, attualmente in corso di approvazione, che, tra l’altro, attribuisce alla Banca d’Italia il ruolo di autorità competente per la supervisione della nuova categoria di intermediari vigilati, i gestori di crediti in sofferenza, dotandola dei necessari poteri regolamentari, informativi, ispettivi e sanzionatori.