Nota a Cass. Civ., Sez. V, 12 giugno 2024, n. 16293.
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 16293 del 2024, emanata dalla Sezione Tributaria e pubblicata il 16 giugno 2024, si è espressa sulla validità degli avvisi di accertamento firmati digitalmente e notificati dall’Agenzia delle Entrate tramite posta ordinaria.
La vicenda giuridica in esame prende avvio dall’emissione di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di una S.r.l. Tale avviso di accertamento, firmato digitalmente da un funzionario delegato, era stato notificato alla società tramite posta ordinaria.
La società, ritenendo l’avviso viziato da irregolarità formali, aveva impugnato l’atto contestando sia la validità della firma digitale apposta, sia la modalità di notifica adottata dall’Agenzia delle Entrate.
In appello, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Basilicata, confermando la sentenza di primo grado, aveva accolto il ricorso della società, dichiarando l’invalidità dell’atto per violazione dell’art.2, comma 6, del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs n.82/2005, cd. CAD), ritenendo necessaria non solo la sottoscrizione digitale dell’atto, ma anche la notifica dell’atto a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
A seguito della decisione in grado d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, la quale ha accolto il ricorso dell’Amministrazione e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
In particolare, il percorso logico-deduttivo seguito dalla Suprema Corte può essere così sintetizzato:
- In primo luogo, la normativa europea in materia di documenti digitali, in particolare il Regolamento eIDAS, impone l’adozione di documenti informatici come regola generale, mentre le copie analogiche mantengono la loro efficacia probatoria se conformi all’originale digitale. Invero, la firma digitale apposta dal funzionario dell’Agenzia delle Entrate non viola le prescrizioni previste dal CAD, in quanto l’art. 21 attribuisce al documento firmato digitalmente la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è tratta la copia se la sua conformità, come nel caso di specie, è attestata da un pubblico ufficiale autorizzato.
- Secondariamente, sebbene la firma digitale utilizzata sia conforme al CAD, gli avvisi di accertamento non sono soggetti in toto alle disposizioni del CAD. Invero, l’esclusione prevista dal CAD per l’uso di strumenti informatici si applica esclusivamente all’attività di controllo fiscale e non si estende agli avvisi di accertamento. La Corte, infatti, afferma che: “l’avviso di accertamento firmato digitalmente, nel regime di cui all’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005, non è nullo per difetto di sottoscrizione, posto che l’esclusione dell’utilizzo di strumenti informatici, prevista per l’esercizio delle attività e funzioni ispettive, riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di accertamento e, in generale, agli atti impositivi“.
- Infine, riconosciuta la legittimità della notifica dell’avviso di accertamento tramite posta ordinaria, la Corte sottolinea che il legislatore non ha imposto l’uso esclusivo della PEC per tali comunicazioni. La notifica per posta ordinaria, dunque, è ritenuta valida a condizione che sia garantita l’effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario. La Corte sottolinea, inoltre, che: “La copia analogica dell’avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all’originale informatico nel rispetto della previsione dell’art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005, tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente sia a mezzo posta elettronica certificata sia a mezzo del servizio postale“.
In conclusione, l’interpretazione della Corte, con le sue implicazioni pratiche, promuove un approccio più flessibile nella gestione delle comunicazioni fiscali, demandando all’Agenzia delle Entrate la possibilità di notificare gli avvisi di accertamento utilizzando modalità tradizionali come la posta ordinaria, oltre che strumenti digitali come la PEC, senza che ciò infici la validità dell’atto e evitando inutili complicazioni procedurali che potrebbero ostacolare il rapporto di collaborazione tra Amministrazione e contribuente, nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento costituzionalmente garantiti.
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