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Nota a Trib. Torino, Sez. I, 15 maggio 2024, n. 2872.

di Paolo Cattaruzza Dorigo

Funzionario amministrativo

Il Tribunale civile di Torino si è pronunciato recentemente in tema di validità della procura alle liti con particolare riguardo alla tipologia di firma elettronica adottata.

Il caso muove da una opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna di documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119 TUB. Il giudizio è stato definito con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. in ragione dell’accoglimento dell’eccezione preliminare di nullità della procura alle liti risultata fondata e assorbente rispetto a tutte le altre questioni di merito.

La pronuncia è di particolare interesse, in quanto fa il punto della situazione riguardo ai tipi di firme elettroniche, nonché alla loro sicurezza e, di conseguenza, alla loro differente valenza ed efficacia. Pertanto, tali differenze sono di massima importanza per il loro utilizzo.
In particolare, il punto saliente della pronuncia riguarda la differenza tra la firma elettronica avanzata e la firma elettronica qualificata o digitale. Giova ricordare che la prima categoria di firme elettroniche ha efficacia tra le parti e il documento firmato ha efficacia di scrittura privata semplice (cfr. art. 20 CAD), mentre l’utilizzo della seconda categoria di firme elettroniche garantisce fino a prova contraria la riconducibilità dell’utilizzo del dispositivo di firma al suo titolare e, quindi, è possibile firmare i contratti per i quali è richiesta la forma scritta a pena di nullità (cfr. artt. 1350 cod. civ. e 21 CAD).

Tale regola deve essere interpretata tassativamente e restrittivamente, nonché letta in prospettiva processuale alla luce dell’art. 83 c.p.c.

Per tali motivi è consentito il conferimento di una valida procura alle liti solo mediante firma analogica su supporto cartaceo oppure con firma elettronica “qualificata” ovvero “digitale”.

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