La Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con la recentissima ordinanza in oggetto, ha statuito il seguente principio di diritto:
«in ipotesi di vendita a catena, a prescindere dall’applicabilità o meno della disciplina consumeristica, il primo venditore è tenuto a denunciare tempestivamente al secondo venditore i vizi o le difformità dell’opera a lui contestati dal primo compratore. La denuncia deve provenire dal primo venditore o da suo incaricato e non già “aliunde”, come, ad esempio, dal primo compratore, poiché i rapporti di compravendita sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi».