L’ordinanza in oggetto ribadisce un principio chiaro, ossia che la designazione di un foro convenzionale, come esclusivo, presuppone una pattuizione espressa, che, pur non richiedendo l’uso di forme sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da un’inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti, volta ad escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge.