Nota a ABF, Collegio di Napoli, 28 giugno 2023, n. 6617.
La recentissima questione sottoposta alla valutazione dell’Arbitro Bancario Finanziario vede coinvolti l’Intermediario e i correntisti-risparmiatori in relazione alla concessione di un prestito personale da rimborsare mediante rate mensili garantito da titoli, tra cui B.T.P. del valore nominale di € 40.000,00. La controversia nasceva in seguito alla richiesta di rimborso anticipato del prestito a causa del forte deterioramento di valore del B.T.P. sui mercati. A fronte della richiesta che prevedeva, altresì, un ulteriore versamento o, in alternativa, la sostituzione dei B.T.P. con altri titoli, veniva effettuato un rimborso anticipato senza alcuna riduzione di garanzia e, soltanto successivamente, l’intermediario aveva dato riscontro alla richiesta rigettando l’istanza, sostenendo che fosse necessaria preliminarmente la revisione del fido. I prestatori in seguito all’accaduto ricorrevano all’Arbitro Bancario Finanziario per ottenere il risarcimento del danno quantificato nella differenza di valore dei B.T.P. tra la data della richiesta di vendita la data dell’effettiva vendita intravedendo la responsabilità della banca per violazione dell’obbligo di eseguire prontamente gli ordini o di informare il cliente circa le eventuali difficoltà che ne impediscano l’esecuzione e l’obbligo di buonafede oggettiva nell’esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta ex art. 2790 c.c. L’organo giudicante dopo una rapida ma incisiva disamina delle eccezioni preliminari – rigettate – in ordine all’inammissibilità del ricorso per la mancata corrispondenza con il reclamo[1] e incompetenza ratione materiae dell’Arbitro[2] passava all’analisi del merito della controversia. In relazione alla prima doglianza relativa alla presunta violazione dell’obbligo in capo all’intermediario di eseguire prontamente gli ordini e/o di informare il cliente circa le eventuali difficoltà che ne impediscano l’esecuzione, il Collegio riportandosi alla formulazione dell’art. 2794, c. 1, c.c., che prevede l’inesigibilità della restituzione se non non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno, rigettava. La motivazione fa perno sul dettato del 2794, c.1, c.c., che appare coerente con la finalità dello “spossessamento” propria della garanzia. Logica conseguenza è che gli istanti non erano legittimati a disporre un ordine di vendita dei B.T.P. alla data della richiesta, essendo loro precluso, a seguito della costituzione in pegno e del conseguente spossessamento, qualsiasi atto[3]. Per quanto riguarda, invece, la doglianza relativa al depauperamento del bene oggetto del pegno da imputarsi alla condotta della Banca, il Collegio ha ritenuto infondata anche tale ricostruzione. Veniva rilevato, innanzitutto, che correttamente aveva agito la banca, pur non essendo obbligata ad eseguire l’ordine di vendita, a subordinare la possibilità di riduzione della garanzia alla previa valutazione della revisione dell’affidamento – valutazione afferente al merito creditizio – rientrante nella sfera di autonomia discrezionale dell’intermediario. Nessuna condotta omissiva e, quindi, nessun danno, inoltre, sono stati rinvenuti nel presunto “deterioramento” dei beni costituiti in pegno. Infatti, il valore di mercato alla vendita effettiva si manteneva al di sopra della cosiddetta “pari”, tanto da far conseguire, comunque, un guadagno. In conclusione, quindi, la decisione in esame esprime il principio per il quale in caso di titoli prestati in pegno, il deficit derivante dal deterioramento del valore del titolo sul mercato, non può essere imputato all’intermediario; ciò a causa della finalità propria del pegno consistente nello “spossessamento”. Il prestatore della garanzia, quindi, finisce con l’accollarsi l’alea derivante dal temporaneo fermo del bene.
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[1] Cfr. Disposizioni ABF, Sez. VI, par. 1.
[2] Cfr. Disposizioni ABF, Sez. I, par. 4 e ABF, Collegio di Coordinamento, nn. 898/14, 6672/14 e 6673/14.
[3] Cfr. ex plurimis ABF, Collegio di Torino, n. 9116/19; ABF, Collegio di Roma, n. 360/20; ABF, Collegio di Milano, n. 744/21.
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Info sull'autore
Laureata in Giurisprudenza, presso l’Università degli studi dell’Insubria, con tesi in diritto fallimentare. Avvocato in Lecco, con esperienza in contenzioso civile, procedure esecutive, diritto societario e arbitrato.