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Nota a Trib. Treviso, Sez. II, 10 luglio 2023.

di Beatrice Capoccia

Studio Legale Greco Gigante & Partners
Per Tribunale Treviso, 10 luglio 2023, è maggiormente aderente al dato letterale dell’art. 109, comma 5, CCII l’interpretazione tesa ad accordare il diritto di voto al privilegiato parzialmente capiente rispetto al valore di liquidazione ex art. 84, comma 6, CCII anche per la parte di credito coperta da garanzia oltre 180 giorni, con diritto di voto tanto per la parte di credito privilegiata tanto per la parte residua del credito degradata al chirografo, da inserirsi in classe distinta. 
 
Ritiene altresì il Tribunale che sia più corretto commisurare il diritto di voto del privilegiato all’intero credito, e non già all’entità della perdita economica conseguente al ritardo dell’inadempimento, poiché l’orientamento che aveva delineato questo secondo criterio aveva ritenuto applicabile l’art. 86 CCII nella sua originaria formulazione che prevedeva, per l’appunto, il criterio del differenziale fra il credito privilegiato maggiorato di interessi e il valore attuale dei pagamenti1 . A sostegno di siffatta impostazione, argomenta il Tribunale che “la possibilità di attribuire il diritto di voto per l’intero ammontare del credito non rischia di attribuire un peso eccessivo al voto dei privilegiati dilazionati con rischio di inquinamento delle maggioranze, trattandosi di scelta tendenzialmente neutra dal momento che i crediti privilegiati dilazionati sono inseriti in apposita classe, nell’ambito della quale vengono applicati criteri identici e che di regola, ai fini del raggiungimento delle maggioranze, è necessario il voto dell’unanimità delle classi”.
 
 
 
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1 Cfr. Cass. 4 febbraio 2020, n. 2422 (in precedenza, Cass. 9 maggio 2014 n. 10112; Cass. 26 settembre 2014, n. 20388), secondo cui “un pagamento dilazionato implica un soddisfacimento solo parziale dei creditori, perché il ritardo con il quale questi conseguono la disponibilità delle somme loro spettanti si traduce in una perdita economica”; perdita economica che corrisponderà, dunque, all’importo per il quale andranno ammessi al voto i creditori privilegiati.

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