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Nota a Cass. Civ., Sez. II, 30 agosto 2023, n. 25466.

Massima redazionale

L’art. 122 D.lgs. n. 209/2005 dispone che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione «su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate», ove non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.

Il verbo “equiparare” designa l’azione del paragonare due enti considerandoli uguali, il metterli alla pari. L’azione presuppone che le due entità non siano già identiche (o considerate come tali) prima della loro equiparazione. Né, d’altra parte, l’esercizio dell’azione comporta che i due enti diventino identici o vengano a coincidere successivamente. L’azione è eminentemente teleologica, ovverosia, animata da una finalità determinata, la cui realizzazione può bene esaurirsi (e normalmente si esaurisce) nel contesto in cui l’azione di equiparazione si esercita.

Nel caso di specie, «aree» non meglio determinate sono equiparate a strade di uso pubblico. Usata in modo isolato, la parola area ha il significato del tutto indistinto di superficie. Per lo più essa è, però, accompagnata da aggettivi che ne determinano il senso: l’area diventa così il luogo in cui si manifesta un determinato fenomeno (ad esempio, area sismica). Nel caso di specie, la parola area è qualificata dal collegamento con «strade di uso pubblico». Ciò rivela il fenomeno che sollecita l’equiparazione e fa segno, altresì, alla finalità dell’equiparare: la circolazione dei veicoli (a motore) è il fenomeno, con la sua intrinseca modalità; il pericolo concreto di danni a terzi che quindi hanno diritto di essere garantiti nel loro interesse ad essere reintegrati per equivalente dei danni eventualmente occasionati da un incidente stradale. Lo strumento di protezione di tale interesse è, nell’ordinamento, l’assicurazione da responsabilità civile automobilistica[1].

 

 

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[1] In questo senso, Cass. Civ., Sez. Un., n. 21983/2021, ove si è statuito che l’art. 122 c.a.p. vada interpretato (anche in modo conforme al diritto dell’Unione europea, così come concretizzato dalla Corte di giustizia) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade sia da intendersi quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Nello stesso senso, Cass. n. 40607/2021.

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