La Corte di Giustizia, con la recente sentenza in oggetto, ha statuito i seguenti principi di diritto:
1) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,
devono essere interpretati nel senso che:
tali disposizioni ostano a che, qualora una clausola che pone il rischio di cambio a carico del consumatore comporti, a causa del suo carattere abusivo, l’invalidità del contratto di mutuo espresso in valuta estera, ma rimborsabile in valuta nazionale, nel quale è contenuta tale clausola, il contratto di cui trattasi sia dichiarato valido e il contenuto degli obblighi del consumatore derivanti da detta clausola sia adeguato mediante una modifica della valuta di detto contratto e del tasso di interesse fissato in quest’ultimo o mediante la determinazione di un limite massimo del tasso di cambio di tale valuta.
2) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13
deve essere interpretato nel senso che:
tale disposizione osta a che, qualora una clausola che pone il rischio di cambio a carico del consumatore comporti, a causa del suo carattere abusivo, l’invalidità di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, ma rimborsabile in valuta nazionale, nel quale è contenuta tale clausola, il contratto di cui trattasi sia, durante il periodo compreso tra la data della sua conclusione e quella dell’entrata in vigore di una normativa nazionale che prevede la conversione in valuta nazionale dei contratti di mutuo espressi in valuta estera, mantenuto in vigore sostituendo detta clausola con disposizioni di diritto nazionale di carattere generale, nella misura in cui siffatte disposizioni di diritto nazionale non possono rimpiazzare utilmente la medesima clausola mediante una mera sostituzione operata dal giudice nazionale che non richieda un intervento da parte di quest’ultimo che equivarrebbe a rivedere il contenuto di una clausola abusiva contenuta in detto contratto.