Nota a Cass. Civ., Sez. III, 16 febbraio 2023, n. 4994.
Nel presente caso la compagnia assicurativa dell’automobile coinvolta in un incidente stradale ha fatto ricorso contro la sentenza del giudice di pace (confermata in secondo grado dal Tribunale) che la condannava a rispondere da sola dei danni cagionati al danneggiato.
I motivi di ricorso si fondano principalmente su un aspetto strettamente processuale: la corretta instaurazione del litisconsorzio necessario. La Cassazione ha ritenuto a tal punto assorbente tale motivo di ricorso che, accogliendolo, ha rimesso la questione al giudice di pace.
Secondo il ricorrente, la procedura liquidativa del risarcimento diretto non è estranea al sistema della responsabilità civile automobilistica ed, in particolare, all’art.144 del d.lgs. n.209/2005 (Codice delle Assicurazione Private – CAP) in cui si prevede, in particolare nel comma 3, che “nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione sia chiamato anche il responsabile del danno”, in veste di litisconsorte necessario.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, la questione circa la configurabilità, nell’ambito della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del CAP, di un litisconsorzio necessario con riferimento al responsabile civile è stata già in passato risolta positivamente dalla Corte. Difatti, in diversi precedenti (Cass. n. 21896/2017; Cass. n. 9188/2018; Cass. n. 7755/2020; Cass. n. 14466/2020) si è affermato il principio – al quale il Collegio intende dare continuità – secondo cui in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli,
nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 CAP, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, del citato decreto.
Al riguardo, giova ricordare come tale interpretazione estensiva dell’art.144 CAP sia conseguenza della mancata presa di posizione sul punto da parte del legislatore e trovi il suo fondamento nella ratio sottesa alle due ipotesi: rafforzare la posizione del danneggiato dal sinistro. Infatti, la partecipazione del responsabile civile al giudizio è giustificata dalla “necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, comma 3, cit.)” (Cass. n. 21896/2017).
Similmente al caso di cui all’art. 144 CAP, dunque, anche l’azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto, presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno.
Alla luce di ciò e del fatto che nel caso di specie era stata convenuta in giudizio solo la compagnia di assicurazione del veicolo danneggiato ex art. 149 CAP, secondo la Corte, il giudice di primo e secondo grado avrebbe dovuto rilevare la nullità del giudizio in considerazione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile del sinistro.
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