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Nota a Corte Cost., 20 febbraio 2023, n. 25.

Massima redazionale

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione della riserva di legge “rinforzata” di cui all’art. 32 Cost., l’ art. 206-bis, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa.

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Una vicenda apparentemente circoscritta alla sanità militare fornisce alla Corte Costituzionale l’occasione per mettere a fuoco la portata della riserva di legge relativa, ma rinforzata per contenuto.

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Napoli era  chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale di un ufficiale dell’Aeronautica militare, imputato del reato di disobbedienza continuata aggravata, per essersi ripetutamente rifiutato di sottoporsi alla profilassi vaccinale prevista per il teatro operativo della missione all’estero cui era stato destinato.

La sentenza riconosce la rilevanza della questione, essendo possibile che  la decisione assunta all’esito del processo costituzionale non implausibilmente influisca sull’esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo che sosterrà la decisione del processo principale …..in effetti, in caso di accoglimento, il giudice a quo sarebbe preliminarmente chiamato a sciogliere l’interrogativo sulla sussistenza del reato in caso di disobbedienza ad un ordine fondato su una disposizione di legge dichiarata costituzionalmente illegittima….pur restando fermo che al militare non è consentito in generale un sindacato sugli ordini provenienti da un superiore,…

Ma, a parte l’accennato profilo processuale (che proietta la valutazione della rilevanza sulla futura valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie di reato), ciò che rende interessante la sentenza in rassegna è l’analisi della riserva di legge recante una specifica e vincolante indicazione circa le caratteristiche del contenuto normativo destinato ad integrarla.

Nel caso dell’art. 32 Cost. tale prescrizione al legislatore si sostanzia  nella determinatezza e viene accolta la prospettazione del remittente secondo cui la riserva di legge in questione non sarebbe soddisfatta, avendo il legislatore delegato a fonti secondarie o ad atti amministrativi – e dunque non abbia esso stesso operato – la scelta «in punto di individuazione delle singole tipologie di trattamenti sanitari obbligatori».

Premesso (all’esito di una rassegna  dei lavori preparatori) che la disposizione censurata prevede, a carico del militare, un vero e proprio obbligo di sottoporsi a vaccinazione, la motivazione si articola sull’interpretazione della formulazione del citato art. 32 Cost., secondo cui «[n]essuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Ora: se è vero che un’attività regolatoria secondaria è legittima, tuttavia il carattere relativo di una riserva di legge «non relega […] la legge sullo sfondo»: quest’ultima non può ridursi ad una prescrizione normativa «in bianco», senza che risultino definiti contenuti e modi dell’azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini.

Ne consegue che la previsione di un obbligo di profilassi vaccinale che non specifichi per quale scopo (ovvero per prevenire l’infezione da quale malattia) la somministrazione è pretesa non può che rendere “indeterminato” il trattamento sanitario imposto, e dunque vanificato quel carattere di precisione che la stessa Assemblea costituente ha inteso imprimere nella riserva di legge ex art. 32 Cost.

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