L’European Banking Authority ha pubblicato oggi le linee Guida EBA/GL/2022/11 (di seguito “Orientamenti dell’EBA sulla trasferibilità”) a sostegno della valutazione della risolvibilità delle strategie di trasferimento, che integrano le linee guida dell’EBA/GL/2022/01 (di seguito “Orientamenti dell’EBA sulla risolvibilità”) pubblicate il 13 gennaio 2022.
Come noto, il processo di valutazione della risolvibilità è un elemento chiave della pianificazione della risoluzione delle crisi, in quanto garantisce che la strategia di risoluzione prescelta possa essere attuata in modo efficace. In tal senso, gli Orientamenti dell’EBA sulla risolvibilità mirano a una maggiore convergenza nell’attuazione degli standard internazionali esistenti in materia di risolvibilità e fanno il punto sulle migliori pratiche finora sviluppate dalle autorità di risoluzione delle crisi dell’UE sui temi della risolvibilità. Essi contengono indicazioni per migliorare la possibilità di risoluzione delle crisi nelle aree della continuità operativa nella risoluzione delle crisi, dell’accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari (Financial market infrastructures – FMIs), del finanziamento e della liquidità nella risoluzione delle crisi, dell’esecuzione del bail-in, della riorganizzazione aziendale e della comunicazione.
La trasferibilità – oggetto degli Orientamenti EBA/GL/2022/11 pubblicati in data odierna – viene, invece, definita come il requisito che comprende tutti gli elementi che facilitano il trasferimento di un’entità, di un ramo d’azienda o di un portafoglio di attività, diritti e/o passività (c.d. “perimetro di trasferimento”) a un acquirente (società pubblica o privata), a un ente ponte (Bridge Institution – BI) o a una società di gestione patrimoniale (Asset Management Company – AMC).
Al fine di integrare gli orientamenti dell’EBA sulla risolvibilità per quanto riguarda gli strumenti di risoluzione delle crisi diversi dal bail-in, gli Orientamenti sulla trasferibilità pubblicati oggi vanno letti congiuntamente ai primi, in quanto ne costituiscono una integrazione al fine di coprire in modo più preciso i profili inerenti la “separabilità” (per tale intendendosi tutte le modalità che facilitano la separazione di un entità o di una attività dal resto del gruppo in risoluzione) nel contesto dell’applicazione degli strumenti di trasferimento. Essi mirano, in particolare, a valutare la fattibilità e la credibilità delle strategie di trasferimento e forniscono indicazioni relative a (i) la definizione del perimetro di trasferimento (ii) la separabilità e (iii) le fasi per rendere operativa l’attuazione del trasferimento.
Gli enti e le autorità di risoluzione delle crisi dovranno conformarsi pienamente alle Linee guida EBA/GL/2022/11 entro il 1° gennaio 2024.
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